IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Arezzo

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 342 del 18
aprile    1994,   recante   la   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi in materia di facchinaggio;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994,  che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della
massima   occupazione   le  funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione   delle   tariffe   di   facchinaggio,  in  precedenza
esercitate  dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina
del  lavoro  di  facchinaggio  previste  dall'art.  3  della legge n.
407/1955;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha
unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale   prot.  n.  V/25157/70,  riguardante  il  regolamento  sulla
semplificazione   dei   procedimenti  amministrativi  in  materia  di
facchinaggio;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 51 del 18 aprile 1994;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Visto   il   decreto   dell'8 aprile  2004  con  cui  la  Direzione
provinciale  del  lavoro  di  Arezzo  ha  provveduto a determinare le
tariffe   di  facchinaggio  valide  per  il  biennio  successivo  nel
territorio provinciale;
  Ritenuto  di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime
di facchinaggio;
  Sentite  le  associazioni  datoriali  e le associazioni del settore
cooperativo;
  Considerate tutte le osservazioni e le valutazioni effettuate dalle
parti interessate nel corso degli incontri svolti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  tariffe  minime  di facchinaggio, che dovranno essere applicate
nel  territorio della provincia Arezzo, in sostituzione delle tariffe
determinate con regolamento dell'8 aprile 2004, sono le seguenti:

Tariffe in economia:

  Prestazione giornaliera (8 ore):
    a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 127,88;
    b) attivita'  di  facchinaggio  svolta  con  l'ausilio  di  mezzi
meccanici: Euro 141,77;
  Prestazione giornaliera ad orario ridotto (4 ore):
    a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 66,49;
    b) attivita'  di  facchinaggio  svolta  con  l'ausilio  di  mezzi
meccanici Euro 73,71;
  Prestazione oraria notturna:
    a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 22,38;
    b)  attivita'  di  facchinaggio  svolta  con  l'ausilio  di mezzi
meccanici: Euro 24,80.