IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute di concerto con il
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
30 dicembre  2006,  con  il  quale  vengono  fissati  valori  massimi
ammissibili  per  i  parametri  arsenico,  fluoro, vanadio e selenio,
entro  i  quali  la regione Lazio puo' stabilire deroghe per i comuni
per i quali era stata fatta esplicita richiesta;
  Viste  le motivate richieste della regione Lazio del 1° agosto 2007
circa  la  necessita'  di  integrazione dei territori gia' oggetto di
deroga,  con  il  comune  di  S. Oreste  (Roma) per il solo parametro
arsenico,  e, per il parametro trialometani, dei territori dei comuni
di   Santa   Marinella  e  Civitavecchia  approvvigionati  con  acqua
proveniente dal fiume Mignone;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal consiglio superiore
di   sanita'  nelle  sedute  del  18 novembre  2003,  6 luglio  2005,
29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La regione Lazio puo' stabilire la deroga ai valori di parametro
fissati  nell'allegato  1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  31,  per  il  comune  di S. Oreste (Roma) per il parametro
arsenico entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mug/l e per
territori   dei   comuni   di   Santa   Marinella   e   Civitavecchia
approvvigionati  con  acqua  proveniente  dal  fiume  Mignone, per il
parametro trialometani-totale entro un VMA di 80 \mu4/l.
  2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.
  3.  L'eventuale  rinnovo  e'  subordinato  all'inserimento dei dati
relativi  all'attuazione dei piani di rientro nei suddetti territori,
nella relazione che la regione Lazio e' tenuta a trasmettere ai sensi
del  decreto  30 dicembre  2006,  citato in premessa, comprensiva dei
controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per
i  comuni  ai  quali la regione ha concesso le deroghe per due o piu'
parametri,  dei  risultati degli interventi effettuati nel periodo di
deroga,  e  di  un  dettagliato  programma di quanto previsto ai fini
della   nuova   deroga,   corredato   dei  costi  e  della  copertura
finanziaria.
  4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  5.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio  2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione  dei  predetti  parametri,  e  deve fornire consigli a
gruppi  specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un
rischio  particolare  anche  in merito all'uso razionale di eventuali
prodotti  integratori.  La  suddetta informazione dovra' essere ancor
piu'  dettagliata  per  la  popolazione dei comuni nel cui territorio
viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga.
Delle   iniziative   adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero della salute.