LA COMMISSIONE su proposta del prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore; Premesso: 1) che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lettera e); 2) che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale e' contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002); 3) che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.a. e Organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM) nell'art. 21 del C.C.N.L. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed e' stata integralmente riprodotta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2003; 4) che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.; 5) che, con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato il nuovo testo dell'art 18 alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dal citato art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; 6) che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti. Considerato: 1) che la modifica piu' rilevante introdotta con la nuova formulazione dell'art. 18 del C.C.N.L. riguarda l'introduzione di una procedura abbreviata per i conflitti di lavoro insorti su materie gia' oggetto di contrattazione di primo e di secondo livello ai sensi dell'art. 2 dello stesso C.C.N.L.; 2) che la parziale riduzione dei tempi delle procedure di raffreddamento e di conciliazione non si pone in contrasto con le finalita' preventive e compositive proprie dell'istituto, essendo contenuta entro limiti ragionevoli e circoscritta alle sole ipotesi in cui sulla materia oggetto del conflitto si e' gia' svolta una articolata trattativa tra le stesse parti; 3) che, inoltre, e' stata modificata la previsione relativa alla individuazione dei soggetti legittimati alla apertura del conflitto di lavoro a livello regionale, prima limitata alla «RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato», ora alla sola «segreteria regionale dell'organizzazione sindacale interessata»; 4) che la Commissione ha gia' avuto modo di precisare che le organizzazioni sindacali stipulanti, nell'attuare il rinvio legale alla regolamentazione delle procedure preventive, possono liberamente decidere di limitare l'iniziativa a determinati soggetti in ragione della loro ritenuta idoneita' a valutare l'interesse collettivo (cfr. in tal senso la delibera 05/106 del 2 marzo 2005); 5) che, peraltro, la clausola relativa all'attribuzione della titolarita' ad aprire il conflitto alla sola segreteria regionale e' riconducibile alla c.d. parte obbligatoria del contratto collettivo, che ha la funzione di regolare i rapporti tra i soggetti stipulanti determinando per essi e soltanto per essi l'insorgenza di vincoli contrattuali; 6) che la nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Valuta idonea ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a. Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lettera n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche', al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.a., ed alle Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM. Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 11 ottobre 2007 Il Presidente: Martone