LA COMMISSIONE

su proposta del prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore;

                              Premesso:

  1)  che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della
legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in
relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita
(art. 1, comma 2, lettera e);
  2)  che  la  disciplina  vigente delle prestazioni indispensabili e
delle  altre  misure  da  garantire  in caso di sciopero nel servizio
postale  e'  contenuta  nella  Regolamentazione provvisoria formulata
dalla  Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002);
  3) che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione
dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990,  come  modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita
dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.a. e Organizzazioni sindacali
SLP-CISL,  SLC-CGIL,  UIL-POST,  FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM)
nell'art. 21 del C.C.N.L. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla
Commissione  con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed e' stata
integralmente  riprodotta  nell'art.  18  del C.C.N.L. dell'11 luglio
2003;
  4)  che,  con  nota  del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.a. ha
trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di
cui  all'art.  13,  lettera a)  della  legge  n.  146  del 1990, come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale
delle  procedure  di raffreddamento e di conciliazione definita dalle
parti   in   occasione   della   stipulazione   del   nuovo  C.C.N.L.
dell'11 luglio  2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane
S.p.a.;
  5)  che,  con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato
il  nuovo  testo  dell'art  18  alle Organizzazioni dei consumatori e
degli  utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo
quanto  previsto  dal  citato art. 13, lettera a), della legge n. 146
del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
  6) che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni da parte
delle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti.

                            Considerato:

  1)   che  la  modifica  piu'  rilevante  introdotta  con  la  nuova
formulazione dell'art. 18 del C.C.N.L. riguarda l'introduzione di una
procedura  abbreviata  per  i  conflitti di lavoro insorti su materie
gia' oggetto di contrattazione di primo e di secondo livello ai sensi
dell'art. 2 dello stesso C.C.N.L.;
  2)   che  la  parziale  riduzione  dei  tempi  delle  procedure  di
raffreddamento  e  di  conciliazione  non si pone in contrasto con le
finalita'  preventive  e  compositive  proprie dell'istituto, essendo
contenuta  entro  limiti ragionevoli e circoscritta alle sole ipotesi
in  cui  sulla  materia  oggetto  del conflitto si e' gia' svolta una
articolata trattativa tra le stesse parti;
  3)  che,  inoltre,  e' stata modificata la previsione relativa alla
individuazione  dei  soggetti legittimati alla apertura del conflitto
di  lavoro  a livello regionale, prima limitata alla «RSU interessata
unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato», ora
alla   sola   «segreteria   regionale  dell'organizzazione  sindacale
interessata»;
  4)  che  la  Commissione  ha  gia'  avuto  modo di precisare che le
organizzazioni  sindacali  stipulanti,  nell'attuare il rinvio legale
alla regolamentazione delle procedure preventive, possono liberamente
decidere  di  limitare l'iniziativa a determinati soggetti in ragione
della loro ritenuta idoneita' a valutare l'interesse collettivo (cfr.
in tal senso la delibera 05/106 del 2 marzo 2005);
  5)  che,  peraltro,  la  clausola  relativa  all'attribuzione della
titolarita'  ad aprire il conflitto alla sola segreteria regionale e'
riconducibile  alla c.d. parte obbligatoria del contratto collettivo,
che  ha  la funzione di regolare i rapporti tra i soggetti stipulanti
determinando  per  essi  e  soltanto per essi l'insorgenza di vincoli
contrattuali;
  6) che  la  nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007
risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146
del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

                            Valuta idonea

ai  sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come
modificata  dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure
di  raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L.
dell'11 luglio  2007  riguardante il personale non dirigente di Poste
Italiane S.p.a.

                               Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed
al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi dell'art. 13
lettera n)  della  legge  n. 146 del 1990 e successive modificazioni,
nonche', al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.a., ed
alle  Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL,
SAILP-CONFSAL, UGL-COM.

                           Dispone inoltre

la  pubblicazione  della  presente delibera e dell'accordo dichiarato
idoneo  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana nonche'
l'inserimento sul sito internet della Commissione.
    Roma, 11 ottobre 2007

                                               Il Presidente: Martone