IL DIRETTORE GENERALE
       per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno

  Visti  gli  articoli 150, 151, 152 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327 recante il codice della navigazione;
  Visti  gli  articoli 323,  324, 325, 328 e 333, del regolamento per
l'esecuzione  al  codice  della  navigazione  (navigazione marittima)
approvato con regio decreto 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  modello per l'atto di nazionalita' delle navi mercantili
approvato  con  decreto  del Ministro della marina mercantile in data
1° dicembre 1953;
  Visto   il   modello  per  il  passavanti  provvisorio  delle  navi
mercantili  approvato  con  il  decreto  del  Ministero  della marina
mercantile in data 1° dicembre 1953;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990,
n.  66,  con  il  quale  e'  stato  definito il modello per l'atto di
nazionalita' per le navi locate a scafo nudo;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28 febbraio  1999  recante  l'approvazione  dei modelli per l'atto di
nazionalita'  e  per  il  passavanti  provvisorio per le navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che individuano le funzioni dei dirigenti;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei trasporti del 15 febbraio 2007
recante  gli  indirizzi  generali  per  l'attivita'  amministrativa e
gestionale per il 2007;
  Visto  il decreto direttoriale del 22 febbraio 2007 di conferimento
dell'obiettivo    strategico    relativo   alla   semplificazione   e
razionalizzazione delle procedure amministrative;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare e semplificare detti modelli
in relazione all'esigenze dei traffici internazionali commerciali;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Atto di nazionalita'

  1.  L'atto  di  nazionalita'  per le navi mercantili e' conforme al
modello allegato A.