Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale    ORENCIA    (abatacept),   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea, con la decisione del
21 maggio  2007  ed  inserita nel registro comunitario dei medicinali
con i numeri:
      EU/1/07/389/001  250  mg  polvere per soluzione concentrata per
infusione uso endovenoso 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa.
      EU/1/07/389/002  250  mg  polvere per soluzione concentrata per
infusione uso endovenoso 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe.
      EU/1/07/389/003  250  mg  polvere per soluzione concentrata per
infusione uso endovenoso 3 flaconcino (vetro) + 3 siringhe.
    Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.
    Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.
                        IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 30 aprile 2004, di
nomina  del  dott.  Nello  Martini  in qualita' di direttore generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  Governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 settembre 2007;
  Vista  la  deliberazione  n. 26 del 3 ottobre 2007 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Orencia»  debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                             Determina:
                               Art. 1.
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
  Alla  specialita'  medicinale  ORENCIA (abatacept) nelle confezioni
indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione
nazionale:
  Confezioni:
    250  mg  polvere  per  soluzione  concentrata  per  infusione uso
endovenoso 1 flaconcino (vetro) + 1 siringa;
    A.I.C. n. 037989011/E (in base 10), 147BNM (in base 32);
    250  mg  polvere  per  soluzione  concentrata  per  infusione uso
endovenoso 2 flaconcini (vetro) + 2 siringhe;
    A.I.C. n. 037989023/E (in base 10), 147BNZ (in base 32);
    250  mg  polvere  per  soluzione  concentrata  per  infusione uso
endovenoso 3 flaconcino (vetro) + 3 siringhe;
    A.I.C. n. 037989035/E (in base 10), 147BPC (in base 32).
  Indicazioni  terapeutiche: Orencia in combinazione con metotressato
e'  indicato  per  il  trattamento  dell'artrite reumatoide attiva da
moderata  a  grave  in  pazienti  adulti che hanno avuto una risposta
insufficiente  o  una  intolleranza  ad  altri  farmaci antireumatici
modificanti  la  malattia  incluso almeno un inibitore del fattore di
necrosi  tumorale  (TNF).  Sono stati dimostrati una inibizione della
progressione  del danno articolare ad un miglioramento della funzione
fisica  durante  il  trattamento  di  combinazione  con  abatacept  e
metotressato.