IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  20,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
20 miliardi di euro;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n.  280 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,   n.  382  recante
«Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997 che stabilisce i criteri per
l'avvio  della  seconda  fase del programma nazionale di investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  sanita'  prot.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430  come  sostituito  dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Vista  la  delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del 27 luglio 1998 «Programma nazionale
straordinario  di  investimenti  in  sanita'.  Art.  20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
  Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata su Gazzetta
Ufficiale  n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera
CIPE  n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.
115  del  19 maggio  2005  - «Prosecuzione del programma nazionale di
investimenti  in  sanita',  art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  4  lettera b) del Regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Visto  l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma   di   investimenti,  nonche'  la  tabella  F  delle  leggi
finanziarie  23 dicembre  1999  n.  488,  23 dicembre  2000  n.  388,
28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.
350,  30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266 e 27 dicembre
2006 n. 296;
  Visto  l'Accordo  tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  semplificazione  delle  procedure  per
l'attivazione  dei  programmi  di investimento in sanita', sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e  le  Province  Autonome  di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre
2002;
  Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di
Trento  e  Bolzano  del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione  dell'art. 1,
comma 173,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare
del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20
legge  n.  67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;
  Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
art.  1,  commi 285,  310,  311  e  312  che  detta  disposizioni per
l'attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di cui
all'art.  20  della  citata  legge  n.  67  del  1988,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della  salute  prot. n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h   dell'8 febbraio   2006  avente  per  oggetto
«Programma  investimenti  art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione
art.  1,  commi 285,  310,  311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006)»;
  Visto  il del decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  del  12 maggio  2006,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  154  del
5 luglio  2006, con il quale si e' proceduto a una prima ricognizione
delle   risorse  resesi  disponibili  in  applicazione  dell'art.  1,
commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;
  Considerato   che   le  disposizioni  citate  prevedono  periodiche
ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili in applicazione
di  quanto  disposto dall'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge
n.   266   del   2005,   relativamente   agli  interventi  ammessi  a
finanziamento   per   i   quali,   entro  nove  mesi  dalla  relativa
comunicazione  alla  Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori
non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori;
  Considerato che secondo quanto previsto dalla norma succitata si e'
proceduto  ad  una  verifica  congiunta  con le Regioni e le Province
Autonome  interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi
a  finanziamento  entro  il  31 dicembre  2005  e non aggiudicati nei
termini  previsti che hanno perso efficacia con la conseguente revoca
dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
    Regione  Veneto,  Accordo  sottoscritto in data 1° settembre 2004
per  un  importo  a  carico dello Stato di Euro 42.836.758,25, di cui
risultano  non  aggiudicati  n.  8 interventi per un importo a carico
dello Stato di Euro 10.606.143,91;
    Regione  Liguria,  Accordo sottoscritto in data 1° settembre 2004
per  un  importo  a  carico dello Stato di Euro 77.793.099,85, di cui
risulta non aggiudicato n. 1 intervento per un importo a carico dello
Stato di Euro 732.824,27;
    Regione  Marche,  Accordo sottoscritto in data 18 giugno 2000 per
un  importo  a  carico  dello  Stato  di  Euro 181.979.889,17, di cui
risultano  non  aggiudicati  n.  2 interventi per un importo a carico
dello Stato di Euro 1.283.188,81;
    Regione  Lazio,  Accordo  sottoscritto in data 22 settembre 2000,
per  un  importo  a carico dello Stato di Euro 755.755.137,46, di cui
risultano  non  aggiudicati  n.  3 interventi per un importo a carico
dello Stato di Euro 1.958.031,63;
    Regione  Campania,  Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000
per  un importo a carico dello Stato di Euro 1.110.258.899,84, di cui
risulta non aggiudicato n. 1 intervento per un importo a carico dello
Stato di Euro 2.261.216,44;
    Regione  Sicilia, Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002 per
un  importo  a  carico  dello  Stato di Euro 1.104.676.801,27, di cui
risultano  non  aggiudicati  n.  5 interventi per un importo a carico
dello Stato di Euro 6.323.291,69;
    Regione  Sardegna,  Accordo  di  programma  sottoscritto  in data
29 marzo   2001   per  un  importo  a  carico  dello  Stato  di  Euro
334.943.687,09, di cui risultano non aggiudicati n. 14 interventi per
un importo a carico dello Stato di Euro 32.686.040,69;
  Preso  atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di
programma,  relativamente  agli  interventi  non aggiudicati entro il
termine   temporale   previsto,   le   risorse   resesi   disponibili
complessivamente,  per  le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311,
della  citata  legge  n.  266  del  2005,  sono  pari  ad  un importo
complessivo   dei   finanziamenti   a  carico  dello  Stato  di  Euro
55.850.737,44  come  specificato nella colonna 2 della tabella di cui
all'allegato   A  che  fa  parte  integrante  del  presente  decreto,
corrispondenti a n. 34 interventi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    In  applicazione  di quanto disposto dall'art 1, comma 310, della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266, le risorse complessivamente resesi
disponibili  a  seguito  della  revoca  dei corrispondenti impegni di
spesa  degli  interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre
2005  e  non aggiudicati entro nove mesi dalla relativa comunicazione
alla   Regione   o  Provincia  Autonoma  dell'avvenuta  ammissione  a
finanziamento,  sono pari ad un importo complessivo dei finanziamenti
a  carico  dello  Stato di Euro 55.850.737,44, come specificato nella
tabella di cui all'allegato A (colonna 2) che fa parte integrante del
presente decreto.