IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come sostituito dal comma 69 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  che ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle
finanze  ad  emanare  un apposito decreto che individua le condizioni
impeditive  del  soggetto  tenuto  al  pagamento,  che  consentono di
derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis;
  Visto,  in  particolare, l'art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, in materia di sentenza dichiarativa di fallimento;
  Visto  l'art.  3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di
pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari;
  Visto,  in  particolare, l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia
di scritture contabili degli esercenti arti e professioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi;
  Visto  l'art.  10-bis  della  legge  15 dicembre  1990,  n. 386, in
materia  di archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari;
  Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, recante disposizioni in
materia  di  assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate;
  Visto  l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia   di   disposizioni   diverse   in  materia  assistenziale  e
previdenziale;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 2  e  47  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  rilasciate dai
privati che vi consentono;
  Visti,  in  particolare  i  commi 12  e  12-bis  dell'art.  35  del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  che  ha imposto l'obbligo ai
professionisti  di  riscuotere  i compensi in denaro mediante assegni
non  trasferibili  o  bonifici,  ovvero  altre modalita' di pagamento
bancario   o   postale,   nonche'   mediante   sistemi  di  pagamento
elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i
pagamenti  effettuati  a  decorrere  dal 1° luglio 2009, mentre per i
pagamenti  effettuati  dal  12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli
dal  1° luglio  2008  al 30 giugno 2009 il suddetto limite e' fissato
rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerate  le  difficolta'  che  avrebbero  alcuni  soggetti  per
ragioni  economiche,  sociali  e legali nell'adempiere all'obbligo di
pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni
bancari  non  trasferibili  o bonifici, ovvero con altre modalita' di
pagamento  bancario  o postale, nonche' mediante sistemi di pagamento
elettronico;
  Ritenuta  la  necessita'  di  esonerare alcune categorie di persone
dall'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Soggetti esonerati

  1.  Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art.
35   del   decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  i  seguenti
soggetti:
    a) le   persone  fisiche  il  cui  reddito  complessivo  non  sia
superiore  all'importo  annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    b) le  persone  fisiche  non  residenti  ai sensi dell'art. 2 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    c) i  diversamente  abili  che presentano una minorazione fisica,
psichica  o  sensoriale,  stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta'   di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione
lavorativa  e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.