IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituito dal comma 69 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare un apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis; Visto, in particolare, l'art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di sentenza dichiarativa di fallimento; Visto l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari; Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di scritture contabili degli esercenti arti e professioni; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in materia di archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rilasciate dai privati che vi consentono; Visti, in particolare i commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto l'obbligo ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale, nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009, mentre per i pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite e' fissato rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Considerate le difficolta' che avrebbero alcuni soggetti per ragioni economiche, sociali e legali nell'adempiere all'obbligo di pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalita' di pagamento bancario o postale, nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico; Ritenuta la necessita' di esonerare alcune categorie di persone dall'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; Decreta: Art. 1. Soggetti esonerati 1. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti soggetti: a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.