IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Vista l'istanza della sig.ra Jovanova Biljana, nata il 14 gennaio 1960 a Kocani (Repubblica di Macedonia), cittadina macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale macedone di cui e' in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione A, e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di «Lavoratore sociale laureato» conseguito nel dicembre 1991 presso la Universita' «SS. Cirillo e Metodi» di Skopje (Repubblica di Macedonia); Considerato inoltre che e' in possesso di esperienza professionale pluriennale; Considerato altresi' che nel luglio 2004 ha ottenuto a Bolzano (Italia) dalla Ripartizione politiche sociali l'equiparazione del suo titolo accademico macedone per l'accesso ai profili professionali di ausiliario socio assistenziale e di assistente dell'infanzia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007; Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Considerato altresi' che la richiedente ha dimostrato di possedere una formazione non completa rispetto a quella dell'assistente sociale italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, come sopra modificato; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 febbraio 2006 dalla questura di Bolzano a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Jovanova Biljana, nata il 14 gennaio 1960 a Kocani (Repubblica di Macedonia), cittadina macedone, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.