L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del  3 ottobre  2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre
2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e la regolazione dei servizi di pubblica utilita», ed in
particolare gli articoli 1 e 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;
  Vista  la  propria  delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante
«Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
1° agosto 2003;
  Vista  la  propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
«Modalita'  operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)»,  e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 27 agosto 2001;
  Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
«Risorse  di  numerazione  per  lo  svolgimento  del  servizio  della
portabilita'  del  numero  tra  operatori  di  reti  per i servizi di
comunicazioni   mobili  e  personali  (Mobile  Number  Portability)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 13 ottobre 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  544/00/CONS  del  31 luglio 2000,
recante  «Condizioni  regolamentari  relative  all'ingresso  di nuovi
operatori  nel  mercato  dei  sistemi  radiomobili», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 183, del 7 agosto 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  46/06/CONS  del  25 gennaio 2006,
recante  «Mercato  dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle
reti    telefoniche   pubbliche   mobili   (mercato   n.   15   della
raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 46
del 24 febbraio 2006;
  Considerato  che  la  Commissione  europea,  con  lettera SG-Greffe
(2005)  D/206078,  pur osservando che il mercato dei servizi mobili e
personali mostrava evidenze di una maggiore competitivita' in termini
dei  prezzi e quote di mercato, rilevava, tuttavia, che gli operatori
dei  servizi mobili e personali (MNO) non avevano garantito l'accesso
agli  operatori  virtuali  (MVNO  ed  ESP)  per  fornire  servizi  in
concorrenza   sul   mercato   al  dettaglio  ed  invitava,  pertanto,
l'Autorita'   a   monitorare  attentamente  il  mercato  al  fine  di
verificare che esso tendesse verso una struttura competitiva;
  Considerato   che,   a   seguito   delle  sollecitazioni  inoltrate
dall'Autorita'  nell'ambito della attivita' di monitoraggio suggerita
dalla  Commissione  europea, gli operatori Vodafone Omnitel e Telecom
Italia  hanno  comunicato  di aver stipulato accordi per la fornitura
dei  servizi  di  accesso alla rete mobile con Coop, BT Italia, Poste
Mobile e Carrefour Italia Mobile, in qualita' di ESP;
  Considerato  che i predetti ESP avrebbero richiesto, secondo quanto
riferiscono  gli  MNO,  di poter disporre per i propri clienti di una
specifica  numerazione,  riconoscibile  ed  utilizzabile dal punto di
vista pubblicitario e commerciale;
  Considerato che, in conseguenza di quanto precede, alcuni MNO hanno
avanzato  richiesta di ulteriori indicativi del tipo 3XY da impiegare
o  come  indicativo  delle numerazioni da concedere in uso ai clienti
del  servizio  o  come  codice  di  accesso  per  le  chiamate  ed  i
trasferimenti  al  servizio  di  segreteria  telefonica  associato  a
ciascuna   utenza  mobile,  motivando  la  richiesta  stessa  con  la
necessita'  di utilizzare tali indicativi per i clienti degli ESP con
i quali erano stati stipulati contratti di accesso alla rete mobile;
  Sentiti  tutti  gli  operatori di rete mobile (MNO) nel corso delle
audizioni del 27 luglio e del 14 settembre 2007;
  Considerato  che nel corso delle audizioni gli MNO hanno concordato
sulla  necessita' di disporre di risorse di numerazione straordinarie
nella  misura  di  un indicativo 3XY per il servizio di comunicazione
mobile  e  personale  e  di un codice di accesso per le chiamate ed i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, indipendentemente
dal  numero  di  ESP  contrattualizzati con ciascun operatore, mentre
hanno   dichiarato  di  non  ravvisare  la  necessita'  di  ulteriori
assegnazioni  per  quanto riguarda i codici per l'instradamento della
segnalazione;
  Considerato che tutti gli MNO hanno concordato sull'opportunita' di
utilizzare  codici  di  accesso per le chiamate ed i trasferimenti al
servizio di segreteria telefonica a tre cifre secondo quanto previsto
dalla  normativa  vigente,  nonche' dalla specifica tecnica 763-2 del
Ministero delle comunicazioni;
  Considerato  che la modalita' di utilizzo dei codici di accesso per
le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a
tre  cifre  (3XY)  prevede l'uso da parte degli utenti di numerazione
del tipo:
    (+39)  3XY  3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al
numero dell'utente,
    (+39)  3XY  AB  U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al
numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente;
  Considerato  che  un  MNO  ha  ipotizzato di utilizzare, in maniera
temporanea,  l'eventuale  ulteriore  codice a tre cifre per l'accesso
diretto  ed il trasferimento delle chiamate al servizio di segreteria
telefonica  in  una  modalita' a quattro cifre, tramite l'aggiunta di
una   quarta  cifra  a  discrezione  del  MNO  assegnatario,  ed,  in
particolare,  ha  dichiarato che diversamente la configurazione della
propria  rete  non gli avrebbe consentito di garantire il servizio di
segreteria  telefonica  ai  clienti  dei  propri  ESP,  mettendo,  in
sostanza,  questi  ultimi in condizione di poter offrire solamente un
servizio non completo e scarsamente competitivo;
  Considerato  che la modalita' di utilizzo dei codici di accesso per
le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a
quattro   cifre  (3XYZ)  prevede  l'uso  da  parte  degli  utenti  di
numerazione del tipo:
    (+39) 3XYZ 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al
numero dell'utente;
    (+39)  3XYZ AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al
numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente;
  Considerato,  altresi',  che  tutti  gli  MNO hanno convenuto sulla
necessita'  che  l'eventuale  utilizzo  da  parte  di un operatore di
codici    a    quattro    cifre    non   debba   comportare   impatti
all'interconnessione ne' obblighi per gli altri operatori, nonche' il
mancato   rispetto  del  numero  massimo  di  15  cifre  nel  formato
internazionale previsto dallo standard ITU E.164;
  Considerato  che il Ministero delle comunicazioni, destinatario per
competenza   delle   richieste   di  numerazione  di  cui  al  quarto
Considerato,   con   nota   del   22 giugno   2007,  nel  sollecitare
all'Autorita'   un   parere   in   merito  alle  predette  richieste,
manifestava   la   propria   favorevole   valutazione,   almeno   per
l'assegnazione   agli  operatori  di  rete  mobile  di  un  ulteriore
indicativo  per  il  servizio  di  comunicazione  mobile e personale,
rinviando  ad  ulteriori  approfondimenti  le  richieste  relative ai
codici  di  accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica;
  Considerato che la normativa vigente prevede l'assegnazione ad ogni
operatore mobile:
    di  ulteriori indicativi per fornire i servizi mobili e personali
previa  verifica  dell'utilizzo  superiore  al  50% della numerazione
della  stessa  tipologia  precedentemente  assegnata (art. 4, comma 6
della delibera n. 9/03/CIR);
    di   codici   per   l'instradamento   della   segnalazione  senza
specificare limitazioni a riguardo;
    di  codici  di  accesso  per  le  chiamate  ed i trasferimenti al
servizio  di  segreteria  telefonica,  specificando che sono del tipo
3XY, con X assegnato in conformita' con quanto stabilito dall'art. 6,
comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, in modo da mantenere il criterio
di  riconoscibilita'  dell'operatore  in  seconda  cifra «X» e con la
cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile, allo scopo
di  definire esattamente quale debba essere il codice da assegnare al
singolo  operatore  di  rete  mobile,  individuando di conseguenza un
unico codice per ciascun operatore;
  Considerato  che  la  delibera  n.  544/00/CONS  (confermata con la
delibera  n.  46/06/CONS  concernente  all'analisi  del  Mercato  15)
prevede che gli operatori avanzati di servizi non sono assegnatari di
numerazione propria;
  Considerato che, nell'attesa di verificare l'entita' dello sviluppo
del  mercato mobile a seguito dell'ingresso degli operatori virtuali,
la  limitata consistenza delle risorse di numerazione del tipo 3XY ne
suggerisce  un'assegnazione  prudenziale  ed  efficiente  nell'ambito
dell'attuale normativa;
  Considerato,  peraltro,  che  il  quadro normativo vigente, emanato
almeno  in  parte in uno scenario concorrenziale che non prevedeva la
presenza  degli  operatori  virtuali,  se applicato rigidamente nella
circostanza  risulterebbe,  di fatto, in un ostacolo all'ingresso nel
mercato  degli  operatori  virtuali  (nelle  vesti  di MVNO od ESP) e
potrebbe alterare i meccanismi concorrenziali;
  Considerato  che  la  portabilita' del numero puo' essere richiesta
dal   cliente  anche  agli  operatori  ESP  e  che  le  richieste  di
portabilita'  raccolte  dagli operatori ESP devono essere trattate in
modo  non  discriminatorio  rispetto  a  quelle  raccolte dagli altri
operatori;
  Ritenuto che le norme in materia di assegnazione di numerazione per
servizi  mobili  e  personali  possano trovare definitivo adeguamento
nell'ambito   della   revisione  in  corso  del  Piano  nazionale  di
numerazione;
  Ritenuto,   tuttavia,   che   una   misura   urgente   a  carattere
straordinario  risulti  necessaria  al  fine  di  consentire  di dare
risposta  favorevole alle richieste di numerazione pendenti presso il
Ministero  delle  comunicazioni  e  possa quindi evitare di ritardare
l'offerta sul mercato dei servizi da parte degli ESP;
  Ritenuto   opportuno,   in   via  straordinaria,  in  virtu'  delle
motivazioni addotte, riservare le ulteriori risorse di numerazione ai
clienti  degli  ESP ed individuare allo scopo un blocco di indicativi
(37X)  da riservare a tali assegnazioni, e ritenuto, altresi', che in
caso  di  richiesta da parte degli operatori MNO o MVNO, possa essere
assegnato un singolo indicativo per ciascuno di tali operatori, anche
in  deroga  alla  verifica  dell'efficienza dell'utilizzazione di cui
all'art. 4, comma 6, della delibera 9/03/CIR;
  Ritenuta  sufficiente  l'assegnazione  di  un  singolo  codice  per
l'instradamento  della  segnalazione  a  ciascun MNO o MVNO, anche in
considerazione  del  fatto che l'Autorita' si riserva la possibilita'
di  prevedere,  in  carenza  di  numerazione,  l'utilizzo di tecniche
alternative  per  l'instradamento  della  segnalazione senza l'uso di
numerazione E.164;
  Ritenuto  di  confermare che gli operatori mobili debbano garantire
l'accesso   per  le  chiamate  ed  i  trasferimenti  al  servizio  di
segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a 11
cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;
  Ritenuto   opportuno,  anche  al  fine  di  ridurre  il  carico  di
segnalazione  di  rete intelligente, assegnare un ulteriore codice di
accesso  diretto  per  le  chiamate ed i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica, da dedicare all'uso da parte dei clienti degli
ESP ancorche' da un punto di vista tecnico sia sufficiente un singolo
codice per svolgere la relativa funzione;
  Ritenuto  che una deroga alla normativa vigente sulla lunghezza dei
codici  di  accesso  diretto  per  le  chiamate ed i trasferimenti al
servizio  di  segreteria telefonica trovi giustificazione nei vincoli
derivanti  da alcune soluzioni realizzative che allo stato, comunque,
costituiscono  l'unico  modo  immediato  di fornire alcuni servizi ai
clienti  degli  ESP,  e,  di  conseguenza,  nell'urgenza  di  evitare
ostacoli allo sviluppo della concorrenza nei servizi mobili;
  Ritenuto,  infine,  che tale deroga possa essere solo temporanea in
considerazione  delle  specifiche  tecniche di interconnessione e dei
limiti  sulla  lunghezza  della  numerazione stabiliti dagli standard
internazionali;
  Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) «CASST»:  codice  di  accesso  diretto  per  le  chiamate ed i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.