Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13033-XV.J(4480)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      IS 4-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 319,5);
      S 4-2006 (d.f.: GOLD WILLOW) (massa attiva g 311,4);
      IS 4-2007 (d.f.: DELAYED CRACKLE) (massa attiva g 302,4);
      IS 4-2020 (d.f.: TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 324,4);
      IS 4-2021 (d.f.: GOLD GLITTER) (massa attiva g 323,4);
      IS 4-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 283,4);
      IS 4-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 286,4);
      IS 4-2024 (d.f.: SILVER GLITTER WILLOW) (massa attiva g 291,4);
      IS  4-2050  (d.f.:  BLUE  &  TWILIGHT  GLITTER) (massa attiva g
329,4);
      IS 4-2057 (d.f.: BLUE & SILVER CASCADE) (massa attiva g 324,4);
    sono  riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per
conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di
fuochi  artificiali  in  Sinopoli  (Reggio  Calabria),  ai  sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13014-XV.J(4483)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      IS 5-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 554,1);
      IS 5-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 567,1);
      IS 5-2059 (d.f.: MULTICOLOR) (massa attiva g 662,1);
      IS 5-2064 (d.f.: BLUE & LEMON) (massa attiva g 647,1);
      IS 5-2066 (d.f.: GREEN & VIOLET) (massa attiva g 659,1);
      IS  5-2099  (d.f.:  GOLD  GLITTER  AND  PURPLE) (massa attiva g
652,1);
      IS  5-2099 (d.f.: GOLD GLITTER WITH GREEN PISTIL) (massa attiva
g 652,1);
      IS  5-3000  (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO RED WITH TG TAIL) (massa
attiva g 677,1);
      IS 5-3003 (d.f.: PURPLE TO GREEN) (massa attiva g 649,1);
      IS  5-3006  (d.f.:  TWILIGHT  GLITTER  TO BLUE) (massa attiva g
659,1),
sono  riconosciuti,  su  istanza  del  sig. Foti Rocco, in nome e per
conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di
fuochi  artificiali  in  Sinopoli  (Reggio  Calabria),  ai  sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.   557/P.A.S.354-XV.J(4570)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Pirotecnica  teanese srl 905ST+CR1 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR
A) (massa attiva g 2095);
      Pirotecnica  teanese srl 905ST+CR2 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR
R) (massa attiva g 2095);
      Pirotecnica  teanese srl 905ST+CR3 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR
BL) (massa attiva g 2095);
      Pirotecnica  teanese srl 905ST+CR4 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR
V) (massa attiva g 2095),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Teano (Caserta) loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.   557/P.A.S.353-XV.J(4569)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Pirotecnica  teanese  srl 905TH-A (d.f.: SFERA 905 TH-A) (massa
attiva g 1356);
      Pirotecnica  teanese  srl 905TH-G (d.f.: SFERA 905 TH-G) (massa
attiva g 1356);
      Pirotecnica  teanese  srl 905TH-R (d.f.: SFERA 905 TH-R) (massa
attiva g 1356);
      Pirotecnica  teanese  srl 905TH-V (d.f.: SFERA 905 TH-V) (massa
attiva g 1356),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.   557/P.A.S.352-XV.J(4568)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Pirotecnica  teanese  srl  905TH-DE1  (d.f.: SFERA 905 TH-DE A)
(massa attiva g 1306);
      Pirotecnica  teanese  srl  905TH-DE2  (d.f.: SFERA 905 TH-DE G)
(massa attiva g 1306);
      Pirotecnica  teanese  srl  905TH-DE3  (d.f.: SFERA 905 TH-DE R)
(massa attiva g 1306);
      Pirotecnica  teanese  srl  905TH-DE4  (d.f.: SFERA 905 TH-DE V)
(massa attiva g 1306),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.   557/P.A.S.286-XV.J(4564)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Pirotecnica  teanese srl 904C (d.f.: SFERA 904 CROCETTE) (massa
attiva g 784);
      Pirotecnica  teanese srl 904C-BL (d.f.: SFERA 904 CROCETTE BLU)
(massa attiva g 784);
      Pirotecnica teanese srl 904C-V (d.f.: SFERA 904 CROCETTE VERDE)
(massa attiva g 784);
      Pirotecnica  teanese  srl  904C-VI  (d.f.:  SFERA  904 CROCETTE
VIOLA) (massa attiva g 784);
      Pirotecnica teanese srl 904C-R (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ROSSE)
(massa attiva g 784);
      Pirotecnica  teanese  srl  904C-G  (d.f.:  SFERA  904  CROCETTE
GIALLE) (massa attiva g 784);
      Pirotecnica teanese srl 904C-RS (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ROSA)
(massa attiva g 784);
      Pirotecnica  teanese  srl  904C-A  (d.f.:  SFERA  904  CROCETTE
ARGENTO) (massa attiva g 784),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.   557/P.A.S.351-XV.J(4567)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Pirotecnica   teanese   srl  905PM  (d.f.:  SFERA  905  PIOGGIA
MULTIFLASH) (massa attiva g 1833);
      Pirotecnica teanese srl 905PN (d.f.: SFERA PIOGGIA NERA) (massa
attiva g 1833),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Teano (Caserta) loc.
Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1,
comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.   557/P.A.S.289-XV.J(4566)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Pirotecnica  teanese  srl  905G  (d.f.:  SFERA  905 GLITTERING)
(massa attiva g 1875);
      Pirotecnica  teanese  srl 905G-BL (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A
BLU) (massa attiva g 1875);
      Pirotecnica  teanese  srl  905G-V (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A
VERDE) (massa attiva g 1875);
      Pirotecnica  teanese  srl  905G-R (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A
ROSSO) (massa attiva g 1875),
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di
deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc.
Crocelle  - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12683-XV.J(4436)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Martarello 03002 (massa attiva g 1815);
      Martarello 03002-1 (massa attiva g 1113);
      Martarello 03003 (massa attiva g 1815);
      Martarello 03003-1 (massa attiva g 1113),
sono  riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di
fabbrica  di  fuochi  artificiali  in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc.
Lago,   ai   sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,
lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12872-XV.J(4452)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Martarello 03006 (massa attiva g 1815);
      Martarello 03006-1 (massa attiva g 1113);
      Martarello 03008 (massa attiva g 547);
      Martarello 03009 (massa attiva g 1113);
      Martarello 03009-1 (massa attiva g 1225),
sono  riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di
fabbrica  di  fuochi  artificiali  in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc.
Lago,   ai   sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,
lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12684-XV.J(4435)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Martarello 03000 (massa attiva g 1815);
      Martarello 03000-1 (massa attiva g 1115);
      Martarello 03001 (massa attiva g 1815);
      Martarello 03001-1 (massa attiva g 1115),
sono  riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di
fabbrica  di  fuochi  artificiali  in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc.
Lago,   ai   sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,
lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle Leggi di
Pubblica  Sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13385-XV.J(4506)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Albieri torta 250 250A (massa attiva g 583,5);
      Albieri torta 250 250B (massa attiva g 796);
      Albieri torta 100 100A (massa attiva g 2945);
      Albieri torta 100 100E (massa attiva g 2765);
      Albieri torta 100 100M (massa attiva g 3155),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13386-XV.J(4507)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Albieri torta 100 100B (massa attiva g 2655);
      Albieri torta 100 100C (massa attiva g 2985);
      Albieri torta 100 100D (massa attiva g 3155);
      lbieri torta 100 100F (massa attiva g 2805);
      Albieri torta 100 100G (massa attiva g 2355),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13387-XV.J(4508)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Albieri torta 100 100H (massa attiva g 2945);
      Albieri torta 100 100I (massa attiva g 2655);
      Albieri torta 100 100L (massa attiva g 2655);
      Albieri torta 100 100N (massa attiva g 3995);
      Albieri torta 100 100A (massa attiva g 4367),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13388-XV.J(4509)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Albieri torta 49 501 (massa attiva g 1693);
      Albieri torta 49 502 (massa attiva g 1516);
      Albieri torta 49 503 (massa attiva g 1551);
      Albieri torta 49 504 (massa attiva g 1551),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4877-XV.J(4594)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      Albieri cono 500 RG (massa attiva g 144);
      Albieri cono 500 RGS (massa attiva g 144);
      Albieri cono 500 OR (massa attiva g 204);
      Albieri cono 500 ORCK (massa attiva g 204),
sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di
deposito  di  esplosivi  di  IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13576-XV.J(4511)  del
18 ottobre  2007,  il  manufatto esplosivo denominato «9/14 FARFALLE»
(massa  attiva  g  623)  e'  riconosciuto,  su  istanza del sig. Riso
Giuseppe,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali in Montano
Antilia (Salerno) loc. Serra fraz. Massicelle, ai sensi del combinato
disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo
2 gennaio  1997,  n.  7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  classificato nella IV categoria dell'allegato
«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.13032-XV.J(4479)  del
18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:
      IS 4-4054 (d.f.: SINGLE YELLOW RING) (massa attiva g 230,4);
      IS 4-4055 (d.f.: SINGLE PURPLE RING) (massa attiva g 232,4);
      IS 4-5100 (d.f.: RED BEES) (massa attiva g 313,4);
      IS 4-5101 (d.f.: GREEN BEES) (massa attiva g 311,4);
      IS 4-5102 (d.f.: WHITE BEES) (massa attiva g 308,4);
      IS 4-5103 (d.f.: YELLOW BEES) (massa attiva g 314,4);
      IS 4-5104 (d.f.: PURPLE BEES) (massa attiva g 314,4);
      IS 4-5105 (d.f.: BLUE BEES) (massa attiva g 315,4);
      IS 4-5106 (d.f.: ORANGE BEES) (massa attiva g 305,4);
      IS 4-5107 (d.f.: LEMON BEES) (massa attiva g 316,4),
sono  riconosciuti,  su  istanza  del  sig. Foti Rocco, in nome e per
conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di
fuochi  artificiali  in  Sinopoli  (Reggio  Calabria),  ai  sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
Leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  sono  soggetti  agli obblighi di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.