IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'ltalia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione
della  direttiva  n.  92/51/CEE  del  18 giugno  1992  relativa ad un
secondo   sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  datato  17 novembre 2006, n. 304,
contenente  il regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n.  319/1994 come sopra modificato, in materia di misure compensative
per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
  Vista l'istanza del sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973
a  Palmanova  (Italia),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  conseguito  in  Spagna  ai  fini  dell'accesso
all'albo  dei  giornalisti  - elenco dei giornalisti professionisti e
l'esercizio della professione in Italia;
  Rilevato  che  il  richiedente  ha  conseguito il titolo accademico
«Laurea  magistrale  in  Lettere»  presso  l'Universita'  «Alma Mater
studiorum» di Bologna in data 12 luglio 2005;
  Rilevato   che  il  sig. De  Pauli  risulta  essere  iscritto  alla
«Asociacion Barcelonesa de la Prensa Sportiva» in Spagna;
  Preso  atto  che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente
spagnola,   risulta   che   la  professione  di  giornalista  non  e'
regolamentata  in  Spagna,  ma  il  sig. De  Pauli  risponde a quanto
richiesto  dalla  direttiva  92/51/CEE,  in  quanto ha documentato lo
svolgimento  di  attivita'  professionale  come giornalista presso la
«Revista Don Balon s.a.» dal 1° gennaio 2005;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 13 settembre 2007;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di giornalista
professionista  e  quella  di  cui  e' in possesso l'istante, per cui
appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  6  del  decreto legislativo n. 319/1994 e successive
integrazioni;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra,  debba  consistere  in esami orali sulle
materie indicate nell'allegato A;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi diciotto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. De  Pauli  Andrea,  nato  il 28 settembre 1973 a Palmanova
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
giornalisti  -  elenco  dei  giornalisti professionisti e l'esercizio
della omonima professione in Italia.