IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente «Determinazione
degli  atti  amministrativi  da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica»;
  Vista  la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l'istituzione
degli  uffici  del  giudice  di  pace  e,  in  particolare, l'art. 2,
comma 1;
  Visto  il decreto ministeriale 3 luglio 1992, registrato alla Corte
di  conti  il  24 dicembre  1992, avente ad oggetto la determinazione
delle sedi degli Uffici del giudice di pace nel distretto della Corte
di appello di Genova;
  Vista  la  sentenza  in  data 7-28 novembre 2006 n. 6941/2006 della
quarta  sezione del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza
del  T.A.R.  Liguria  n.  336/1996,  ha  accolto  il ricorso proposto
dall'Ordine  degli avvocati di Genova per l'annullamento del predetto
decreto  ministeriale  3 luglio  1992 nella parte in cui ha previsto,
nel distretto della Corte di appello di Genova, sedi degli Uffici del
giudice  di pace non solo in Genova e Recco, ma anche in Pontedecimo,
Sestri Ponente e Voltri;
  Considerato  pertanto  che in esecuzione della predetta sentenza si
deve  procedere  alla  chiusura  delle  sedi  del  giudice di pace di
Pontedecimo,  Sestri Ponente e Voltri e al trasferimento degli affari
pendenti alla sede del giudice di pace di Genova;
  Ritenuto  che, al fine di attenuare eventuali disagi per gli utenti
e gli operatori del servizio giustizia, occorre differire l'efficacia
del  presente  decreto  entro  un  termine  idoneo  ad  assicurare la
realizzazione degli adempimenti amministrativi necessari e funzionali
al  nuovo  assetto organizzativo degli uffici del giudice di pace del
distretto  di  Genova  determinatosi  a  seguito  della pronuncia del
giudice amministrativo;
  Valutato  che  il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto appare idoneo alle finalita' sopra evidenziate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.   1   del   decreto   ministeriale  3 luglio  1992,  recante
«Determinazione  delle  sedi  degli  Uffici  del  giudice di pace nel
distretto   della   Corte  di  appello  di  Genova»,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario   n.   17   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  34
dell'11 febbraio 1993, e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 1.
  Le  sedi degli uffici del giudice di pace nel distretto della corte
di appello di Genova sono le seguenti:
    Chiavari, Rapallo, Sestri Levante;
    Genova, Recco;
    Imperia;
    La Spezia, Sarzana;
    Massa, Aulla, Carrara, Pontremoli;
    Sanremo, Bordighera, Taggia, Ventimiglia;
    Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Varazze.».