L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 31 ottobre 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea n. 497/03 sui
mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo
quadro  regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente
all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla
direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
  Viste  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio
2002, in GUCE C 165 dell'11 luglio 2002;
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante
«Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
  Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
  Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
  Vista la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga
dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla
delibera  n.  118/04/CONS»  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
  Vista  la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni
al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con
delibera  n.  217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
  Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento
concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del
decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n.
22;
  Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS,  che  modifica la delibera n.
118/04/CONS,  recante  «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui
al  nuovo  quadro  regolamentare  delle  comunicazioni elettroniche»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
3 ottobre 2005, n. 230;
  Vista  la  delibera  n. 61/06/CONS, recante «Consultazione pubblica
sull'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione
radiotelevisiva  per la trasmissione di contenuti agli utenti finali,
sulla  valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per  le  imprese  ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati
dalla   raccomandazione   sui  mercati  rilevanti  della  Commissione
europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
  Vista  la  delibera  n.  163/06/CONS,  recante  «Approvazione di un
programma  di  interventi  volto a favorire l'utilizzazione razionale
delle   frequenze   destinate   ai   servizi   radiotelevisivi  nella
prospettiva  della conversione alla tecnica digitale», pubblicata nel
bollettino dell'Autorita' n. 2/2006;
  Vista la delibera n. 502/06/CONS, recante «Modifiche al regolamento
per  l'organizzazione  e  la  tenuta  del registro degli operatori di
comunicazione  finalizzate  all'istituzione  della  sezione  speciale
relativa  alle  infrastrutture  di  diffusione  site  nel  territorio
nazionale  di cui all'art. 31 della delibera 236/01/CONS», pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  191  del
18 agosto 2006;
  Sentite,  in  data 22 marzo 2006 la societa' Telecom Italia S.p.a.,
l'Associazione AERANTI-CORALLO, e l'Associazione Aiip;
  Sentiti,  in  data 23 marzo 2006 le societa' WIND Telecomunicazioni
S.p.a. e Fastweb S.p.a., ed il consorzio VOIPEX;
  Sentite,  in  data  24 marzo 2006 le societa' RAI-Radio Televisione
Italiana, Vodafone Omnitel N.V., e l'Associazione APT;
  Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data  14 luglio  2006, relativo allo
schema   di   provvedimento   concernente  «Mercato  dei  servizi  di
diffusione  radiotelevisiva  per  la  trasmissione  di contenuti agli
utenti  finali (mercato n. 18 della raccomandazione dalla Commissione
europea n. 2003/311/CE)», adottato dall'Autorita' in data 12 febbraio
2006 e trasmesso all'AGCM in data 27 giugno 2006;
  Considerato    che   l'AGCM   ritiene   che   l'Autorita',   «abbia
correttamente   individuato  i  mercati  dei  servizi  di  diffusione
televisiva  su  rete  terrestre  in tecnica digitale e dei servizi di
diffusione radiofonica su rete terrestre», condividendone la relativa
dimensione  geografica  e  altresi' le valutazioni circa l'assenza di
posizioni di dominanza in tali mercati;
  Considerato altresi' che l'AGCM, in relazione all'individuazione di
un  mercato  dei servizi di diffusione televisiva per la trasmissione
di  contenuti su rete terrestre in tecnica analogica, ritiene che «la
sola attivita' dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre
in  tecnica  analogica  per la trasmissione dei contenuti agli utenti
finali  non  possa  configurare un mercato autonomo», alla luce delle
caratteristiche  del  broadcasting  analogico  ed  in particolare del
fatto   che  «i  servizi  di  broadcasting  analogico  sono,  quindi,
caratterizzati da un elevato grado di autosufficienza»;
  Ritenuto, con riferimento a queste ultime valutazioni, di esprimere
solo   un   parziale   consenso,   l'Autorita'   svolge  le  seguenti
considerazioni.  In  primo  luogo,  si  condivide preliminarmente che
«mano   a   mano   che  progredisce  la  migrazione  delle  frequenze
dall'analogico al digitale, la distinzione fra broadcasting analogico
e  digitale  tendera'  ad  essere  meno apprezzabile». D'altro canto,
l'Autorita'  ritiene,  tuttavia,  che - come peraltro osservato dalla
stessa  AGCM - «la distinzione tra broadcasting terrestre analogico e
digitale   conservi   la  propria  validita'  sotto  il  profilo  del
differente utilizzo tecnologico associato»: di conseguenza, ribadisce
che, allo stato, i due mercati siano ancora da considerarsi distinti.
Con  riferimento specifico all'elevato grado di autosufficienza degli
operatori  verticalmente integrati nel mercato in esame, che di fatto
escluderebbe  l'esistenza  di  un  mercato  autonomo,  si osserva che
l'esistenza  di  una  domanda per servizi di diffusione televisiva in
tecnica  analogica  e'  dimostrata  sia  dagli  scambi  avvenuti  nel
mercato, che hanno dato luogo a diverse operazioni di concentrazione,
sia   anche  dalla  domanda  potenziale  di  operatori  dotati  della
necessaria concessione, ma non in grado di poter operare sul mercato.
Infine,  pur riconoscendo che nel caso in questione l'auto-produzione
rappresenta  la componente preponderante del mercato individuato, non
si ritiene che vi siano ragioni per modificare l'impostazione seguita
finora  dalle  autorita'  di  regolamentazione  in  casi  analoghi  e
condivisa  dalla  Commissione  europea  in  occasione dell'analisi di
altri mercati all'ingrosso;
  Considerato,  inoltre,  che,  con  riferimento all'esistenza di una
posizione  dominante  congiunta  (PDC), l'AGCM ritiene che «non siano
cumulativamente  verificate le tre condizioni richieste per sostenere
l'esistenza  di  una  PDC  nel  broadcasting  analogico»  e  che  «in
particolare, quanto meno la seconda condizione non e' verificata», in
quanto  «l'unica forma che potrebbe assumere una retaliation da parte
delle  due  imprese  (RAI  e  RTI)», ossia la cessione di un notevole
numero di impianti e relative frequenze, «risulta incoerente rispetto
alla necessita' di accrescere ulteriormente la dotazione frequenziale
ai fini della realizzazione delle reti digitali»;
  Considerato  che,  con  riferimento a tale rilievo, l'Autorita', in
accordo  con  quanto  specificamente  previsto dalle Linee direttrici
(punto  95  e  seguenti),  oltre  a considerare che il mercato assume
caratteristiche tali da favorire un coordinamento tacito, ha valutato
se  tale  forma  di  coordinamento, con cui si manifesterebbe la PDC,
possa  considerarsi  una  linea  di condotta sostenibile nel tempo da
parte  dei  due  operatori,  ed  ha  concluso  circa  la  mancanza di
incentivi,  per  i  due operatori, a discostarsi da tale condotta. In
particolare,  con  riferimento  alle  caratteristiche strutturali del
mercato,  si  e'  osservato come la stessa ripartizione delle risorse
tecniche  (impianti e relative frequenze, in primis), che registra un
sostanziale  equilibrio  tra  i  due  operatori con evidente scarto a
sfavore  dei loro concorrenti, rappresenti un consistente incentivo a
non  deviare  dal  tacito  coordinamento,  soprattutto  nella fase di
transizione   alla   tecnica   digitale,   cosi'   da  completare  la
realizzazione delle proprie reti digitali, preservando nel contempo i
ricavi  derivanti  dal  contiguo mercato della raccolta pubblicitaria
attraverso il mezzo televisivo;
  Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006)
D/204303  del  7 giugno  2006  relativa  allo schema di provvedimento
concernente «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione  di  contenuti  agli  utenti finali (mercato n. 18 della
raccomandazione  della  Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato
dall'Autorita' in data 12 febbraio 2006 e notificato alla Commissione
europea ed ai Paesi membri in data 27 giugno 2006;
  Considerato  che la Commissione europea, nel condividere l'impianto
del   provvedimento,   ha  tuttavia  avanzato  diverse  osservazioni,
invitando  l'Autorita'  a  tenerle nella massima considerazione, come
previsto dall'art. 7(3) della direttiva quadro;
  Considerato, in particolare, che la Commissione europea ha invitato
«l'Autorita'  ad analizzare l'esistenza di una potenziale domanda dei
servizi  di  diffusione  televisiva  su  rete  terrestre  in  tecnica
analogica»,  dal  momento  che  la  stessa  Commissione  ritiene  che
«l'assenza  di  qualsiasi domanda di accesso ai servizi di diffusione
televisiva  su  rete  terrestre in tecnica analogica, sia passata che
presente»  induca  a  valutare  che  la  collusione tacita «possa, in
principio, essere esercitata riguardo alla domanda potenziale»;
  Considerato  che,  a  questo  riguardo, l'Autorita' ha provveduto a
svolgere l'analisi richiesta, contenuta nell'allegato A alla presente
delibera, a tal fine appositamente integrato nella sezione finale, da
cui  emerge  l'esistenza  di una domanda sia effettiva che potenziale
con riferimento ai servizi di diffusione televisiva su rete terrestre
in tecnica analogica. In sintesi, come gia' richiamato in precedenza,
si  e'  rilevata  sia  la  domanda  da  parte di operatori televisivi
finalizzata  ad  ampliare  la  copertura  della  propria rete, sia la
domanda   potenziale   da   parte  di  un  soggetto  assegnatario  di
concessione  televisiva  in tecnica analogica su frequenze terrestri,
che tuttavia non opera nel mercato televisivo;
  Considerato,  inoltre,  che  la  Commissione  europea  ha  invitato
«l'Autorita'  a  continuare a controllare lo sviluppo della copertura
nel  mercato  e a notificare nuovamente il mercato nel caso in cui la
copertura  di  RAI  e  RTI,  in  quanto  contrapposti  agli operatori
alternativi,  non  permetta  piu'  di  sostenere  la  presunzione  di
detenzione congiunta di significativo potere di mercato», dal momento
che  la  stessa  Commissione  valuta  che «la copertura fornita dalle
infrastrutture  di  trasmissione  e'  uno  dei rivelatori piu' idonei
della  posizione  di  mercato  di  ogni  emittente»  e  considera che
«l'Autorita'   ad   oggi   non  possiede  cifre  affidabili  su  tale
parametro»;
  Ritenuto di accogliere l'invito della Commissione, sia in relazione
al  monitoraggio  continuo della copertura delle reti televisive, sia
con  riguardo  ad una nuova notifica dell'analisi del mercato qualora
si  riscontri il venir meno della posizione di dominanza congiunta ad
oggi  accertata,  anche  in  base al ricorso all'indicatore suggerito
dalla Commissione europea, l'Autorita' rende noto che in tal senso si
avvarra'  dei  risultati conclusivi del c.d. «catasto nazionale delle
frequenze»,  di  cui  alle  delibere  163/06/CONS e 502/06/CONS, come
dettagliato   nell'integrazione   all'Allegato   A.   Con   specifico
riferimento  all'utilizzazione  del  parametro «copertura delle reti»
quale  indicatore  significativo - tra gli altri - della posizione di
mercato  delle imprese, l'Autorita' concorda con la Commissione circa
il  suo  impiego,  sottolineando  nel  contempo  che  -  al momento -
l'indicatore  «numero  di  impianti  (e  relative  frequenze)  appare
assumere  la  maggiore  capacita'  euristica,  come  dimostrato anche
dall'esperienza in materia dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  in Italia. Si osserva, infine, che i dati relativi alla
raccolta  di  risorse  pubblicitarie  sono riportati - non gia' quale
ulteriore    indicatore   per   la   valutazione   delle   condizioni
concorrenziali  del  mercato  in oggetto - bensi' al fine di valutare
gli effetti che l'elevato grado di integrazione verticale lungo tutta
la  filiera  produttiva  determina  sul  mercato  a valle, e quindi a
comprendere  ulteriori motivazioni che possono indurre le due imprese
a tenere un tacito coordinamento;
  Considerato   che   la   Commissione   europea   invita,  altresi',
l'Autorita' a «chiarire nel provvedimento definitivo fino a che punto
i   fornitori   di   servizi   di   trasmissione   ritenuti  detenere
significativo   potere   di  mercato  si  servono  di  infrastrutture
affittate  da  terzi  e  ad  analizzare la durata e le condizioni dei
contratti  di  affitto ed il loro impatto sulla possibilita' di nuova
entrata», nonche' di «analizzare in che misura i nuovi entranti hanno
la possibilita' di affittare tali infrastrutture»;
  Considerato  che  - ai fini dell'analisi di mercato in oggetto - le
infrastrutture   che  maggiormente  rilevano  sono  costituite  dagli
impianti  trasmissivi,  cosi'  come  piu'  volte  precisato,  si deve
ulteriormente  osservare  che, mentre questi ultimi sono generalmente
di  proprieta' del fornitore di servizi di diffusione o di un'azienda
ad esso collegata, nel caso di altre infrastrutture, quali tralicci e
siti,  la  proprieta' risulta essere di frequente di soggetti diversi
dai   fornitori   di   servizi   di   diffusione,   come   si  indica
nell'integrazione  all'allegato A. L'Autorita' ritiene, in ogni caso,
che, ai fini dell'analisi di mercato e della valutazione del grado di
integrazione  verticale  dei fornitori di servizi cioe' che rileva e'
la  disponibilita'  delle  diverse infrastrutture, piu' che il titolo
(proprieta',  affitto)  che  ad  essa  da' luogo, nonche' l'eventuale
carattere di esclusiva nella disponibilita' dell'infrastruttura;
  Considerato, infine, che la Commissione europea «invita l'Autorita'
a  definire  nella  decisione  finale  i  confini  del  mercato della
pubblicita'  (pubblicita'  in  TV  digitale  rispetto  all'analogica,
pubblicita'  terrestre rispetto alla satellitare ed alla Internet-TV)
e  a  stabilire  il livello di profitti e lo sviluppo del livello dei
prezzi  in  tale  mercato,  paragonandolo,  inoltre,  con altri stati
membri   dell'UE»,   cosi'   da  meglio  valutare  l'obiettivo  della
collusione;
  Ritenuto   di  concordare  con  la  Commissione  europea  circa  la
opportunita'   di  considerare  anche  i  ricavi  pubblicitari  quale
elemento  che puo' rilevare nella valutazione della sussistenza di un
comportamento   collusivo,  dall'analisi  svolta  con  riguardo  alla
distribuzione  dei  ricavi  pubblicitari  tra  le diverse piattaforme
televisive,  si  conferma  il  ruolo  preponderante della piattaforma
terrestre  nella  distribuzione  di ricavi pubblicitari rispetto alle
altre  (cavo, satellite), come pure la scarsa rilevanza che assume la
piattaforma digitale terrestre rispetto a quella analogica terrestre,
sotto  il  profilo  della  raccolta  pubblicitaria.  Anche  di questi
aspetti si da' maggior conto nell'integrazione all'allegato A;
  Considerato che la Commissione europea conclude che, secondo quanto
stabilito   dall'art.   7,   comma 5,   della  direttiva  2002/21/EC,
l'Autorita'  puo'  adottare  la decisone finale dovendo, in tal caso,
comunicarla alla Commissione;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) «Fornitore    di   contenuti»:   il   soggetto   che   ha   la
responsabilita'   editoriale   nella  predisposizione  dei  programmi
destinati  alla  diffusione  attraverso  una  rete  di  comunicazioni
elettroniche;
    b) «Operatore  di  rete»:  il  soggetto  titolare  del diritto di
installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazioni
elettroniche    e   di   impianti   di   produzione,   multiplazione,
distribuzione  e  diffusione, e delle altre risorse che consentono la
diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
    c) «Servizio  televisivo»: la diffusione di programmi televisivi,
effettuata  via  cavo,  via  satellite  o con sistemi radio terrestri
destinati alla generalita' del pubblico;
    d) «Rete  di diffusione»: rete che irradia il segnale audiovisivo
verso gli utenti finali.