IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio Cipolla di Medicina IGP,
con  sede  in  Medicina  (Bologna), Piazza Garibaldi n. 21, intesa ad
ottenere la registrazione della denominazione Cipolla di Medicina, ai
sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  16871 del 28 settembre 2007 con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale il Consorzio Cipolla di Medicina IGP,
ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione Cipolla di
Medicina,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Cipolla di
Medicina IGP, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale   della  denominazione  Cipolla  di  Medicina,  secondo  il
disciplinare  di  produzione  consultabile  nel sito istituzionale di
questo Ministero all'indirizzo www. politicheagricole.gov.it;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Cipolla di Medicina.