IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la
circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006,
n. 233;
  Vista   l'istanza   di   riconoscimento  di  titolo  di  formazione
professionale  per  l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea,
presentata  dall'interessato  ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della
stessa,  rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del
citato  decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione
sotto  indicato,  alla  conoscenza,  da parte dell'interessato, della
lingua italiana, nonche' all'esperienza professionale posseduta;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nel  suddetto  Paese  che  in  Italia (art. 1,
comma 3,  ed  art.  2  del  citato  decreto  legislativo n. 115 ), al
possesso   di   una   formazione   comprendente  un  ciclo  di  studi
post-secondari della durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi   nella  seduta  del  18 settembre  2007,  indetta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessato  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
  Accertato,   altresi',  che  il  riconoscimento,  non  deve  essere
subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto
legislativo  n.  115) in quanto la formazione professionale attestata
non  verte  su  materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate
nella  formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente
in Italia;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il titolo di formazione cosi' composto:
    laurea  in  scienze  dell'informazione,  conseguita il 23 ottobre
1992, presso l'Universita' degli studi di Bari;
    laurea  in  studi pedagogici, conseguita il 1° luglio 1998 presso
la  scuola  di  insegnanti  di  istruzione  professionale  e  tecnica
(S.E.L.E.T.E.) di Salonicco,
posseduto dal prof. Goulas Joannis di Stergios, nato a Kariani-Kavala
(Grecia),  l'8 novembre  1963,  ai  sensi e per gli effetti di cui al
decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.  115,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso: 42/A
- Informatica.
  Il  presente  decreto,  per  quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo,  n.  115,  e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 8 ottobre 2007

                                         Il direttore generale: Dutto