IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Hofmann Susanne, nata ad Trostberg
(Germania)   il   25 novembre  1978  cittadina  tedesca,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
«Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin»  conseguito  in  Germania  ai fini
dell'accesso  ed esercizio della professione di assistente sociale in
Italia;
  Considerato  che  l'istante e' in possesso del titolo accademico di
«Diplom-Sozialpadagogin  (FH)  conseguito  presso  la «Fachhochschule
Munchen» come attestato il 26 agosto 2005;
  Considerato  che  in  Baviera,  secondo la legislazione tedesca dei
Lander,  l'abilitazione  professionale  viene  conferita  insieme  al
titolo accademico;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 13 settembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria,
nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  - sez. A - e quella di cui e' in possesso
l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure
compensative,  nelle  seguenti  materie: 1) metodologia e modelli del
servizio  sociale per la programmazione, oppure a scelta dell'istante
in un tirocinio di sei mesi;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Hofmann  Susanne,  nata  ad  Trostberg  (Germania) il
25 novembre   1978  cittadina  tedesca,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  assistenti  sociali  sez. A  -  e  l'esercizio della
professione in Italia.