IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art.  39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito  dalla  legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato
dal  comma 82,  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  (AAMS)  di stabilire con appositi
provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
le  modalita'  di  calcolo  del  prelievo  erariale  unico dovuto per
ciascun  periodo  contabile e per ciascun anno solare; i termini e le
modalita'   con   cui  i  soggetti  passivi  d'imposta  effettuano  i
versamenti  periodici  ed il versamento annuale a saldo; le modalita'
per  l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale
eccedenza  dei  versamenti  periodici  rispetto  al prelievo erariale
unico  dovuto  per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con
cui  i  concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano,  tramite la rete
telematica  prevista  dallo  stesso  comma 4 dell'art. 14-bis, i dati
relativi  alle  somme  giocate  nonche'  gli altri dati relativi agli
apparecchi  da  intrattenimento  di  cui  all'art.  110, comma 6, del
T.U.L.P.S.  da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale
unico  dovuto;  le  modalita' con cui AAMS puo' concedere, su istanza
dei  soggetti  passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute
nelle   ipotesi  in  cui  questi  ultimi  si  trovino  in  temporanea
situazione di difficolta';
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato 12 aprile 2007, n.
452, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile
e  del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e
per l'anno solare;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato 23 aprile 2007, n.
535,  concernente i termini e le modalita' con cui i concessionari di
rete  comunicano,  tramite  la  rete telematica, i dati relativi alle
somme  giocate  nonche'  gli  altri  dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma 6,  del T.U.L.P.S. da
utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
  Considerate  le  problematicita',  evidenziate dai concessionari di
cui  all'art.  14-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, emerse in sede di
prima  applicazione del decreto 23 aprile 2007, n. 535, con specifico
riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione
del prelievo erariale unico;
  Considerata  l'esigenza  di  modificare  il  decreto  del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  23 aprile  2007,  n.  535,  in  ragione  dei provvedimenti
amministrativi   in   corso  di  emanazione  diretti  a  disciplinare
l'attivita'  ed  i  livelli di servizio richiesti ai concessionari di
cui  all'art.  14-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni;
  Ritenuta,  pertanto,  l'indifferibile necessita' di disciplinare in
modo  coerente  la determinazione del prelievo erariale unico per gli
ultimi  due periodi contabili dell'anno 2007 a far tempo dai quali e'
entrata   in   vigore   la  nuova  disciplina  prevista  dalla  legge
27 dicembre 2006, n. 296;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Limitatamente ai dati delle somme giocate da ciascun apparecchio di
gioco  negli  ultimi  due periodi contabili dell'anno solare 2007, le
comunicazioni  previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS  n. 535 del
23 aprile  2007,  si considerano regolarmente effettuate anche con la
trasmissione,   tramite  la  rete  telematica,  entro  i  tre  giorni
successivi  alla  fine  del  periodo contabile, dell'ultimo contatore
estratto  nel  periodo  contabile  stesso. Per gli ultimi due periodi
contabili dell'anno solare 2007, non si applica il disposto dell'art.
2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato 23 aprile 2007, n.
535.