IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificati dall'art. 1, commi 385 e 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed in particolare l'art. 59, comma 7-bis, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; Vista la circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del direttore dell'Agenzia del territorio, recante: «Modalita' di fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e regioni, in coerenza con l'art. 37, comma 54, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, concernente la costituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito: Comitato)»; Acquisito il previsto concerto del Comitato, formalizzato con nota prot. n. 8358 del 5 settembre 2007; Considerato che in data 30 ottobre 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito l'intesa sul presente provvedimento, previo avviso favorevole dell'ANCI e delle regioni, con la seguente raccomandazione di queste ultime, condivisa dai rappresentanti dell'ANCI ed accolta dai rappresentanti dell'Agenzia del territorio: «nelle regioni che hanno attivato il Sistema di cooperazione applicativa SPCoop (Sistema pubblico di connet-tivita' e cooperazione), per il colloquio attraverso la rete regionale con gli enti locali e con gli enti della pubblica amministrazione centrale secondo le specifiche tecniche emanate dal CNIPA nel 2005, il collegamento per il colloquio tra Agenzia del territorio e singoli enti avverra' preferibilmente attraverso la rete regionale. Il collegamento in cooperazione applicativa e' attivato secondo lo schema di accordo di servizio SPCoop per l'interscambio dei dati catastali che viene definito dallo specifico gruppo di lavoro costituito presso il Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali»; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le regole tecnico economiche per l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni ai sensi del comma 7-bis dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La base dei dati catastali, che rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, e' costituita dall'insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalita' dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale. 3. La base dei dati catastali di cui al comma 2 e' resa disponibile alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalle stesse delegati, dei compiti istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.