IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio

  Visto  il  decreto-legge  31 luglio  1954,  n. 533, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  26 settembre  1954,  n.  869,  ed  in
particolare  il  titolo  III  della  tabella  A  allegata al medesimo
decreto,  da  ultimo  sostituito  da  quello  di  cui  alla tabella 2
allegata  al  decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
disposizioni  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  l'art.  1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato,  come  modificati dall'art. 1, commi 385 e
386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione  digitale,  come  modificato  dall'art.  25  del
decreto  legislativo  4 aprile 2006, n. 159, ed in particolare l'art.
59,  comma 7-bis,  il  quale  prevede  che, con decreto del direttore
dell'Agenzia  del  territorio,  di  concerto  con  il Comitato per le
regole    tecniche    sui    dati    territoriali   delle   pubbliche
amministrazioni,  previa  intesa  con  la  Conferenza unificata, sono
definite  le  regole  tecnico  economiche  per  l'utilizzo  dei  dati
catastali  per  via  telematica  da  parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  concernente
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  Vista  la  circolare  n.  7  del  15 dicembre  2006  del  direttore
dell'Agenzia   del   territorio,  recante:  «Modalita'  di  fornitura
telematica  dei  dati  catastali  a  comuni,  province  e regioni, in
coerenza con l'art. 37, comma 54, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
  Visto  l'art.  1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30 agosto  2007,  concernente  la  costituzione  del  Comitato per le
regole    tecniche    sui    dati    territoriali   delle   pubbliche
amministrazioni,  istituito  ai  sensi  dell'art.  59,  comma 2,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito: Comitato)»;
  Acquisito  il previsto concerto del Comitato, formalizzato con nota
prot. n. 8358 del 5 settembre 2007;
  Considerato  che in data 30 ottobre 2007 la Conferenza unificata di
cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha
sancito l'intesa sul presente provvedimento, previo avviso favorevole
dell'ANCI  e delle regioni, con la seguente raccomandazione di queste
ultime,   condivisa  dai  rappresentanti  dell'ANCI  ed  accolta  dai
rappresentanti  dell'Agenzia del territorio: «nelle regioni che hanno
attivato  il  Sistema  di  cooperazione  applicativa  SPCoop (Sistema
pubblico   di   connet-tivita'  e  cooperazione),  per  il  colloquio
attraverso la rete regionale con gli enti locali e con gli enti della
pubblica  amministrazione  centrale  secondo  le  specifiche tecniche
emanate  dal  CNIPA  nel  2005,  il collegamento per il colloquio tra
Agenzia  del  territorio  e  singoli  enti  avverra'  preferibilmente
attraverso   la  rete  regionale.  Il  collegamento  in  cooperazione
applicativa  e'  attivato  secondo  lo  schema di accordo di servizio
SPCoop per l'interscambio dei dati catastali che viene definito dallo
specifico  gruppo  di  lavoro  costituito  presso  il Comitato per le
regole tecniche dei dati territoriali»;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto definisce le regole tecnico economiche per
l'utilizzo  della base dei dati catastali per via telematica da parte
dei   sistemi   informatici   delle   amministrazioni  ai  sensi  del
comma 7-bis dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2.  La  base  dei  dati catastali, che rientra nell'ambito dei dati
territoriali di interesse nazionale, e' costituita dall'insieme delle
informazioni   amministrativo-censuarie,  grafiche  e  cartografiche,
relative alla totalita' dei beni immobili geograficamente localizzati
in ambito territoriale comunale.
  3. La base dei dati catastali di cui al comma 2 e' resa disponibile
alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, ove necessaria per lo
svolgimento,  diretto  o  per  il  tramite  dei soggetti dalle stesse
delegati, dei compiti istituzionali e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia
di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.