IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della  legge 29 dcembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364  contenente  la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  dell  sig.ra  Tanera  Michela,  nata  a Gravedona
(Italia) il 3 marzo 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  conseguito  in Svizzera ai fini dell'accesso e
dell'esercizio  in  Italia  della professione di ingegnere, sezione B
settore civile ambientale dell'albo;
  Rilevato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Ingegnere    diplomato   SUP»   presso   la   Scuola   universitaria
professionale della Svizzera italiana in data 9 novembre 2005;
  Considerato  altresi'  che  la sig.ra Tanera e' iscritta all'Otia -
Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino» dal 22 marzo 2006;
  Viste   le  determinazioni  della  Conferenza  di  servizi  del  13
settembre 2007;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di ingegnere - sezione B settore civile ambientale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare le misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Tanera  Michela, nata a Gravedona (Italia) il 3 marzo
1982,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sezione B settore civile ambientale e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 8 novembre 2007

                                          Il direttore generale: Papa