IL DIRETTORE GENERALE
                       del mercato del lavoro

  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro;
  Visto  in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo
n.  469  che  conferisce  alle  regioni  le  funzioni ed i compiti in
materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;
  Visto  l'art.  1,  comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007)  che  stanzia, per l'esercizio finanziario
2007,   l'ammontare   di   euro  27.000.000,00  a  carico  del  Fondo
dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
  Ritenuto  di  calcolare  il  riparto  tra  le regioni e le province
autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone
in cerca di lavoro, con il calcolo del 60% dello stanziamento, e, per
il  restante 40%,  dei  residenti  di  eta'  superiore ai 15 anni, in
quanto  principali  fruitori  delle  azioni  avviate  dai servizi per
l'impiego;
  Considerato  che  la Regione siciliana ha realizzato il processo di
decentramento  istituzionale  di  compiti  e  funzioni ai sensi degli
articoli 14   e   15  dello  Statuto  della  regione  stessa  ma  che
l'organizzazione  interna  non  consente  alle  province regionali di
acquisire direttamente le risorse da erogare;
  Tenuto  conto  dei  dati  pubblicati  sull'annuario ISTAT «Forze di
lavoro  -  media  2005»,  tav. 2.1  dai quali risulta il numero delle
persone  in  cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente
di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale;
  Visto  che  la  rilevazione  di cui ai suddetti dati statistici non
riporta  la  situazione  relativa  alle  nuove province della regione
Sardegna  di recente istituzione: Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano,
Ogliastria e Olbia-Tempio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  prevedere, per l'annualita 2007, un
importo  forfetario  pari a euro 400.000,00 complessive, da ripartire
in parti uguali, tra le suddette Province di recente istituzione;
  Visto  altresi'  il  decreto del Presidente della Repubblica n. 231
del  18 aprile  2006,  recante  la  nuova disciplina del collocamento
della  gente  di  mare  a  norma  dell'art.  2,  comma 4, del decreto
legislativo  n.  297/2002,  in  base  al  quale vengono ridefinite le
procedure di tale tipologia di collocamento e nel contempo gli Uffici
di collocamento della gente di mare operanti presso le Capitanerie di
porto  vengono  posti  alle  dipendenze  funzionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
  Considerato  pertanto  che,  ai  sensi  del  suddetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 231/2006, gli uffici di collocamento
della gente di mare dovranno assicurare le funzioni di cui al decreto
legislativo  n.  181/2000  come  modificato  e  integrato dal decreto
legislativo   n.   297/2002   e,   in  particolare,  provvedere  alla
registrazione  dei  lavoratori,  alla  predisposizione  della  scheda
anagrafica  per  ciascuno,  alla  ricezione  della  dichiarazione  di
disponibilita' la lavoro dei lavoratori del settore e alla diffusione
in  ambito  nazionale  avvalendosi  dei  servizi della Borsa Continua
Nazionale  del  Lavoro,  istituita  presso  il Ministero del lavoro e
della   previdenza  sociale,  nonche'  alla  predisposizione  di  una
apposita Borsa del lavoro marittimo;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di individuare e attuare forme di
integrazione  e  cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, che
operano sul territorio, e uffici di collocamento della gente di mare,
operanti  presso  le  Capitanerie di porto, come individuate ai sensi
dell'art.  2  del  regio  decreto-legge  24 maggio  1925,  n.  1031 e
successive modifiche e integrazioni;
  Ritenuto quindi di destinare alle Province dove operano le suddette
Capitanerie   di   porto   una   quota   delle   risorse  finanziarie
dell'annualita'   2007,  pari  a  complessivamente  euro  500.000,00,
ripartite  secondo  le necessita' di potenziamento delle funzioni del
collocamento  della gente di mare e per il raccordo con i servizi per
l'impiego  che attuano sul territorio l'incontro domanda e offerta di
lavoro ed erogano i servizi connessi a tale funzione;
  Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia
sulla  base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in
coerenza con la programmazione regionale;
  Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, dallaConferenza unificata presso
la  Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 ottobre
2007  sulla  proposta  di ripartizione delle risorse per l'anno 2007,
tra  le  regioni  e le province, per il potenziamento dei servizi per
l'impiego,  di  cui  all'art.  1, comma 1165, della legge 27 dicembre
2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Tenuto  conto  di  quanto  indicato in premessa, lo stanziamento di
euro   27.000.000,00,  relativo  all'annualita'  2007,  destinato  al
potenziamento  dei  servizi  per  l'impiego  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1165,  legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), e' ripartito
tra  le regioni e le province autonome, con attribuzione diretta alle
province,  come  da  tabella  allegata  al presente decreto del quale
costituisce parte integrante.
  Per la Regione siciliana l'erogazione sara' effettuata alla Regione
stessa   che  dovra'  destinare  le  risorse  finanziarie  alle  aree
territoriali secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata.