IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  3 agosto  2007,  n.  124,  intitolata «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»;
  Visto l'art. 2 della citata legge a tenore del quale «Il Sistema di
informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica  e'  composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale
per  la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di
cui  all'art.  3,  ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)»;
  Visto l'art. 3, comma 1, della medesima legge, il quale prevede che
il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri puo' delegare le funzioni
che  non  sono  ad  esso  attribuite  in via esclusiva soltanto ad un
Ministro   senza  portafoglio  o  ad  un  Sottosegretario  di  Stato,
denominati «Autorita' delegata»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1,  della ripetuta legge, che individua le
funzioni  attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Ritenuto di dover istituire l'«Autorita' delegata» per la sicurezza
della Repubblica;

                              Decreta:

  1. E'  istituita  l'«Autorita'  delegata»  per  la  sicurezza della
Repubblica.
  2.  L'on.  Enrico  Micheli,  Sottosegretario  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di «Autorita' delegata» ai
sensi del presente decreto e della legge ivi richiamata.
  3.  All'«Autorita'  delegata»  sono  conferite  tutte  le  funzioni
spettanti  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai sensi della
legge 3 agosto 2007, n. 124, fatta eccezione per quelle espressamente
riservate  in  via  esclusiva  al  medesimo  Presidente  dall'art. 1,
comma 1, della legge.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
secondo le vigenti disposizioni.
    Roma, 26 ottobre 2007

                                                 Il Presidente: Prodi