IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordino   degli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.
421,   ed,   in   particolare,  l'art.  6,  comma 1,  concernente  il
finanziamento degli Istituti stessi;
  Visto  l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
quale  prevede  il  concorso delle regioni a statuto speciale e delle
province  autonome  di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita' d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, stabilisce i pesi da
attribuire  ai  nuovi  indicatori  per  la determinazione della quota
capitaria,  in  sede  di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e
puo'  vincolare  quote dello stesso per la realizzazione di specifici
obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,  l'assegnazione annuale
delle  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte corrente alle
regioni e province autonome;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la  regione Valle d'Aostae la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 143 e 144, della citata
legge  n.  662/1996,  senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato;
  Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione
dei   trasferimenti  erariali  in  favore  delle  regioni  a  statuto
ordinario,  per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in
conto  capitale,  previsti  dall'art.  12  del decreto legislativo n.
502/1992;
  Visto  il  decreto  10 aprile  2002 del Ministro della salute e del
Ministro  della  giustizia,  di  attuazione dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge
30 novembre  1998,  n.  419,  recante  norme  per  il «Riordino della
medicina  penitenziaria»,  con il quale e' stato individuato (art. 1)
il  personale  operante negli istituti penitenziari nei settori della
prevenzione   e   dell'assistenza   ai  detenuti  ed  agli  internati
tossicodipendenti  e  (art.  2)  il  trasferimento  delle  risorse da
assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  l'art.  1,  comma 796  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007),  che determina in 96.040.000.000 di euro,
per  l'anno  2007,  il  livello  complessivo della spesa del Servizio
sanitario  nazionale, al cui finanziamento concorre ordinariamente lo
Stato;
  Visto   l'art.  1,  comma 796,  lettera  d,  punto  7  della  legge
finanziaria 2007, il quale autorizza le compensazioni degli importi a
credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi
alla mobilita' sanitaria interregionale;
  Visti  i  commi 830 e 831 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007,
nei quali e' indicata la misura del concorso della regione Sicilia al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007;
  Visto  l'art.  1, comma 836, della legge finanziaria 2007, il quale
stabilisce  che,  dall'anno  2007,  la  regione  Sardegna provvede al
finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario
nazionale  sul  proprio  territorio  senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato;
  Vista la nota prot. n. 1732/07/4.11 del 4 aprile 2007, con la quale
la  Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ha
trasmesso  l'intesa  sul  riparto delle risorse destinate al Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2007,  espressa  nella  seduta del
15 marzo 2007, repertorio atti n. 43/CSR;
  Vista  la nota prot. n. D.G. PROG. 17017 del 31 luglio 2007, con la
quale  il  Ministro  della salute ha trasmesso la proposta di riparto
delle  disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
relative all'anno 2007 tra le regioni e province autonome di Trento e
Bolzano;

                              Delibera:

  A  valere sulle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario  nazionale  per l'anno 2007 - parte corrente - ammontanti a
96.040.000.000 di euro, vengono assegnati i seguenti importi:
    94.069.320.000  euro,  da  ripartire tra le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  per il finanziamento indistinto dei
livelli essenziali di assistenza di cui:
      168.519.181 euro per l'Ospedale Bambino Gesu', per la mobilita'
sanitaria;
      33.198.212  euro  per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta, per la mobilita' sanitaria;
      478.000.000  di  euro  come concorso alla copertura degli oneri
contrattuali, (legge n. 350/2003 e legge n. 266/2005);
    1.970.680.000   euro  a  destinazione  vincolata,  di  cui  quote
assegnate:
      10.000.000 di euro per il contratto IZS;
      6.840.000   euro   per   attivita'  di  medicina  penitenziaria
trasferite dal Ministero della giustizia;
      205.000.000   di  euro  per  il  finanziamento  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali (decreto legislativo n. 270/1993);
      126.500.000  di  euro  per  il  concorso al finanziamento della
Croce Rossa Italiana;
      50.000.000  di  euro  per  la  regione  Lazio (Ospedale Bambino
Gesu), art. 1, comma 796, lettera a, legge n. 296/2006;
  Resta  accantonata,  in  attesa  di puntuali proposte di riparto da
parte  del  Ministro  della salute, la somma di 1.572.340.000 euro di
cui:
    1.199.950.000  euro,  per  l'attuazione  di  specifici  obiettivi
indicati  nel Piano sanitario nazionale 2006-2008, ai sensi dell'art.
1, comma 34, legge n. 662/1996;
    372.390.000 euro, per altre attivita' a destinazione vincolata.
  Le  predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa
parte integrante della presente delibera.
    Roma, 28 settembre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 321