IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 (Codice in
materia  di protezione dei dati personali), anche in riferimento agli
articoli 13, comma 5 e 154, comma 1, lettera h);
  Esaminate  le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di clienti,
associazioni di tutela dei consumatori e banche, pervenute in tema di
trattamento di dati personali della clientela nell'ambito di rapporti
bancari;
  Viste  le  pronunce  adottate  in  proposito dall'Autorita' anche a
seguito di ricorso di interessati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  definire, in tale contesto, un quadro
unitario  di  misure e di accorgimenti necessari e opportuni in grado
di fornire ulteriori orientamenti utili per gli operatori economici e
i  clienti in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali
connesse   all'attivita'   bancaria,  individuando,  a  tal  fine,  i
comportamenti piu' appropriati da adottare;
  Rilevata  l'esigenza  che tale quadro sia riassunto in alcune linee
guida,  suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verra' curata
la  pubblicita'  anche  attraverso  il  sito  Internet dell'Autorita'
(http://www.garanteprivacy.it);
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

                              Delibera:

  1.  di  adottare  le «Linee guida in materia di trattamento di dati
personali  della  clientela  in ambito bancario», di cui al documento
che  e'  allegato quale parte integrante della presente deliberazione
(Allegato 1);
  2. ai  sensi  dell'art.  13,  comma 5, lettera c), del Codice che i
titolari  del  trattamento  che  si  rendano  cessionari di sportelli
bancari  possano  effettuare l'informativa prevista dal medesimo art.
13  secondo le modalita' indicate al punto 3.7. delle allegate «Linee
guida», ovvero:
    a) mediante   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'informativa avente le caratteristiche di cui
all'art. 13, commi 1 e 2 del Codice;
    b) inoltre,    mediante    la   successiva   comunicazione   agli
interessati,  alla  prima  occasione  utile, degli elementi contenuti
nello stesso art. 13, commi 1 e 2;
  3. ai  sensi  dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al
Ministero  della  giustizia  -  Ufficio pubblicazione leggi e decreti
copia  del  presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee
guida»,  per  la  loro  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 2007

                       Il presidente Pizzetti

                        Il relatore Fortunato