IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;
  Visti  i  regolamenti  della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE,
che  stabiliscono  le  modalita'  dettagliate  per l'attuazione della
seconda  fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2,
della direttiva 91/414/CEE;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  2007/428/CE del 18 giugno
2007,  relativa  alla  non iscrizione della sostanza attiva cadusafos
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  che  nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni,  dal  momento  che  sono  state  fornite informazioni
insufficienti,   riguardanti  possibili  rischi  di  esposizione  del
consumatore   e   possibili  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee;
  Considerato  che  dalle  conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  dette  preoccupazioni  rimanevano  irrisolte  e  che, pertanto i
prodotti fitosanitari contenenti cadusafos nelle condizioni d'impiego
proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art.
4,  paragrafo  1,  lettere a)  e b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Considerato  che  in  attuazione  della decisione della Commissione
2007/428/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8,  paragrafo 1,  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  tale  decisione  di non inclusione della sostanza
attiva  cadusafos,  non  pregiudica la presentazione, conformemente a
quanto  previsto  dall'art.  6,  paragrafo 5, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, di una successiva richiesta d'iscrizione della
citata sostanza attiva;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
cadusafos autorizzata in Italia;
  Considerato  che,  per  la vendita e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva
cadusafos,  deve  essere  concesso  un periodo non superiore a dodici
mesi   a  decorrere  dalla  data  di  revoca  dei  suddetti  prodotti
fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La sostanza attiva cadusafos non e' iscritta nell'allegato I del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  che  ha  recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.