IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  direttiva 2006/130/CE della Commissione dell'11 dicembre
2006,  che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  concernente  la  fissazione  dei  criteri per l'esenzione
dall'obbligo   della  prescrizione  veterinaria  vigente  per  taluni
medicinali destinati ad animali da produzione alimentare;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 aprile 2006, n. 193, concernente
attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei
medicinali  veterinari,  ed  in  particolare  l'art. 75, comma 2, che
prevede  la  possibilita'  che  il  Ministero  della  salute  ammetta
esenzioni  al  requisito  dell'obbligo della prescrizione veterinaria
per   taluni   medicinali   veterinari  per  animali  destinati  alla
produzione  di  alimenti,  conformemente  ai  criteri fissati in sede
comunitaria;
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, ed in particolare l'art. 13,
che  consente  di  attuare  con  decreto  del Ministro competente per
materia   quelle   direttive   che   recano   modalita'  esecutive  e
caratteristiche   di   ordine  tecnico  di  direttive  gia'  recepite
nell'ordinamento nazionale;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  consultiva  del  farmaco
veterinario;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  medicinali  veterinari  destinati  ad  animali da produzione
alimentare  possono  essere  esentati  dall'obbligo  di  vendita  con
prescrizione  medico-veterinaria  qualora  soddisfino tutti i criteri
indicati  nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.