IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento CE n. 1433/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi ed all'aiuto finanziario e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifica del titolo V della parte seconda, della Costituzione» che, attribuendo alle regioni «la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117), conferisce alle regioni la potesta' legislativa esclusiva in materia di agricoltura; Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Considerato che la coltivazione dei funghi e' una attivita' tradizionale e rappresenta una attivita' agricola significativa dal punto di vista economico; Considerato che la qualita' dei funghi coltivati e' strettamente legata a quella del materiale di moltiplicazione utilizzato nei processi di coltivazione e che l'utilizzo di micelio di scarsa qualita' sotto il profilo igienico sanitario determina gravi danni alla produzione di funghi coltivati; Ritenuta la necessita' di stabilire regole sulla qualita' e la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, al fine di consentire ai produttori di funghi coltivati di disporre di un prodotto identificato di qualita' certificata; Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2, della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia in oggetto, alla necessita' di istituire, congiuntamente tra Ministero e regioni, un servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati, all'esigenza di assicurare a detti materiali di moltiplicazione la certificazione nazionale e all'opportunita' di affidare alcune funzioni e attivita' a specifici organi nazionali di riferimento; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° agosto 2007; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle specie fungine di cui all'allegato I, dei loro ibridi intergenerici, interspecifici o intervarietali che hanno il medesimo utilizzo, impiegato direttamente o indirettamente per la produzione di funghi mediante coltivazione.