IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in
materia  di  raccolta  e  di  commercializzazione  dei  funghi epigei
freschi e conservati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376,  con  il  quale  e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina  della  raccolta  e  della  commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati;
  Visto  il  regolamento  CE  n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   il   regolamento   CE   n.   1433/2003   della  Commissione
dell'11 agosto 2003 recante modalita' di applicazione del regolamento
CE  n.  2200/96  del  Consiglio  riguardo  ai  fondi di esercizio, ai
programmi  operativi  ed all'aiuto finanziario e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
«Modifica  del titolo V della parte seconda, della Costituzione» che,
attribuendo  alle  regioni «la potesta' legislativa in riferimento ad
ogni  materia  non  espressamente  riservata  alla legislazione dello
Stato»  (art.  117),  conferisce alle regioni la potesta' legislativa
esclusiva in materia di agricoltura;
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia
di agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  214, recante
«Attuazione  della  direttiva  n. 2002/89/CE concernente le misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
  Considerato  che  la  coltivazione  dei  funghi  e'  una  attivita'
tradizionale  e  rappresenta una attivita' agricola significativa dal
punto di vista economico;
  Considerato  che  la  qualita' dei funghi coltivati e' strettamente
legata  a  quella  del  materiale  di  moltiplicazione utilizzato nei
processi  di  coltivazione  e  che  l'utilizzo  di  micelio di scarsa
qualita'  sotto  il  profilo igienico sanitario determina gravi danni
alla produzione di funghi coltivati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  regole sulla qualita' e la
certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati,
al  fine  di consentire ai produttori di funghi coltivati di disporre
di un prodotto identificato di qualita' certificata;
  Ritenuto  opportuno,  da  parte  delle regioni, garantire la tutela
giuridica  prevista  dall'art.  120,  comma 2,  della Costituzione, e
questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia
in   oggetto,   alla  necessita'  di  istituire,  congiuntamente  tra
Ministero  e  regioni,  un  servizio  nazionale di certificazione del
materiale  di  moltiplicazione  dei funghi coltivati, all'esigenza di
assicurare  a  detti  materiali  di moltiplicazione la certificazione
nazionale  e all'opportunita' di affidare alcune funzioni e attivita'
a specifici organi nazionali di riferimento;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 1° agosto 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.   Il   presente   decreto   ha   per  oggetto  la  produzione  e
commercializzazione  del  materiale  di  moltiplicazione delle specie
fungine  di  cui  all'allegato  I,  dei  loro  ibridi  intergenerici,
interspecifici  o  intervarietali  che  hanno  il  medesimo utilizzo,
impiegato  direttamente  o indirettamente per la produzione di funghi
mediante coltivazione.