IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n.  222,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 197 del 223 agosto
2004,  nel  quale  si  designa  il direttore generale della giustizia
civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi deputati a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24 luglio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 febbraio 2007, con il quale sono
stati  approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro degli
organismi  deputati  a  gestire  i tentativi di conciliazione a norma
dell'art.  5,  comma 1,  del  decreto ministeriale 23 luglio 2004, n.
222;
  Vista l'istanza in data 16 agosto 2007, pervenuta in data 28 agosto
2007,  integrata  in  data  5 settembre  2007,  con la quale il dott.
Claudio  Guerrieri,  nato  a  Lucca l'8 novembre 1941, in qualita' di
legale  rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con
sede  legale  in Lucca, Corte Campana, n. 10 C.F. 80004310464 e P.IVA
00427080460,    ha   chiesto   l'iscrizione   dello   «Sportello   di
Conciliazione»,  organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art.
2,  comma 4,  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della
stessa   Camera   di   commercio,  per  le  finalita'  relative  alla
conciliazione  stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Considerato   che   i   requisiti  posseduti  dallo  «Sportello  di
Conciliazione»  della  Camera  di commercio I.A.A. di Lucca risultano
conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
  Verificate in particolare:
    la  sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di
segreteria;
    la   sussistenza   per  i  conciliatori  dei  requisiti  previsti
nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004;
    la  conformita'  del regolamento di procedura di conciliazione ai
sensi   dell'art.   4,   comma 3,   lettera e)   del  citato  decreto
ministeriale n. 222/2004;
    la   conformita'   della  tabella  delle  indennita'  ai  criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
  Visti  i  regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e
223 del 23 luglio 2004;

                              Dispone:

  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi   di   conciliazione   a  norma  dell'art  38  del  decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale
in  Lucca, Corte Campana, n. 10 C.F. 80004310464 e P.IVA 00427080460,
denominato «Sportello di Conciliazione».
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.   15  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni  previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
    Roma, 26 settembre 2007

                                          Il direttore generale: Papa