Ai Dirigenti centrali e periferici
                            Ai Direttori delle Agenzie
                            Ai   Coordinatori  generali,  centrali  e
                            periferici dei Rami professionali
                            Al  Coordinatore generale medico legale e
                            dirigenti medici
                                e, per conoscenza,
                            Al Presidente
                            Ai Consiglieri di amministrazione
                            Al   Presidente   e   ai  componenti  del
                            consiglio di indirizzo e vigilanza
                            Al   Presidente   e   ai  componenti  del
                            collegio dei sindaci
                            Al   Magistrato  della  Corte  dei  conti
                            delegato all'esercizio del controllo
                            Ai Presidenti dei comitati amministratori
                            di fondi, gestioni e casse
                            Al  Presidente della commissione centrale
                            per  l'accertamento  e la riscossione dei
                            contributi agricoli unificati
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Premessa.

  L'art.  1,  comma  1223,  della  legge  finanziaria per l'anno 2007
(legge  27 dicembre  2006,  n.  296)  ha  previsto, in adesione ad un
impegno  richiesto  agli  Stati  membri  dalla  Commissione europea a
seguito  di  specifica giurisprudenza comunitaria, che «i destinatari
degli  aiuti  di  cui  all'art.  87  del  Trattato  che istituisce la
Comunita'  europea  possono avvalersi di tali misure agevolative solo
se  dichiarano  di  non  rientrare  fra  coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti  che  sono  individuati  quali  illegali  o incompatibili dalla
Commissione  europea».  In  attuazione  di tale norma, il decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23 maggio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, ha individuato le
modalita' con le quali rendere, ai sensi dell'art. 47 del testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la suddetta dichiarazione.
  Con  la  presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti
di  competenza  dell'Istituto,  nonche'  il  modello di dichiarazione
sostitutiva  da  presentare  all'Istituto  ai  fini dell'accesso alle
agevolazioni  contributive qualificabili come aiuti di Stato ai sensi
dell'art. 87 del Trattato CE.

             1. Campo di applicazione della disciplina.

  Ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 2007, l'obbligo di dichiarare di non aver fruito o
di  aver  restituito  gli  aiuti  di cui al successivo paragrafo 2 si
applica   alle   imprese   che   intendono   fruire  di  agevolazioni
qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato
CE,  sia  nelle  ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi
dell'art.  88,  paragrafo 3,  del Trattato, sia nei casi in cui detto
obbligo non vi sia.
  In  relazione  a  quanto  di  competenza dell'Istituto e al vigente
ordinamento, appaiono qualificabili come aiuti di Stato:
    lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le
navi iscritte nel «Registro internazionale» (art. 6 del decreto-legge
n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);
    lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le
navi che esercitano attivita' di cabotaggio marittimo (art. 21, comma
10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);
    i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per
i contratti di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo n.
276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
  Infatti,  gli  sgravi  previsti nel settore marittimo costituiscono
ipotesi  in  cui  sussiste  l'obbligo  di  notifica alla Commissione,
mentre  i  benefici per i contratti di inserimento, superiori al 25%,
sono subordinati alle condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento
(CE)   n.   2204/2002,   in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
dell'occupazione (1).

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              (1)  Art.  59,  comma  3,  del  decreto  legislativo n.
          276/2003,   come   modificato   dall'art.  13  del  decreto
          legislativo   n.  251  del  6 ottobre  2004  («Disposizioni
          correttive  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n.
          276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»).

  Di  conseguenza,  i  datori  di  lavoro  che  intendono accedere ai
benefici  di  cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le
modalita' descritte al successivo punto 3.

2. Oggetto della prevista dichiarazione sostitutiva.

  L'art.  4  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio   2007   fornisce   l'elenco  degli  specifici  aiuti  gia'
dichiarati   illegittimi   dalla   Commissione   europea,  l'avvenuta
fruizione  dei  quali,  senza  restituzione  o  deposito  in un conto
bloccato,   pregiudica   la  possibilita'  di  accedere  ai  benefici
contributivi di cui al precedente punto 1.
  Pertanto,  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da
effettuarsi  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e successive modificazioni,
riguarda  gli  aiuti  in relazione ai quali la Commissione europea ha
ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:
    a) decisione  della  Commissione  dell'11 maggio 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  42, del
15 febbraio  2000,  concernente  il regime di aiuti di Stato concessi
dall'Italia  per  interventi  a  favore dell'occupazione, mediante la
concessione  di  agevolazioni contributive connesse alla stipulazione
di contratti di formazione lavoro;
    b) decisione  della  Commissione  del  5 giugno  2002, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  77, del
24 marzo  2003,  concernente  il  regime  di  aiuti di Stato concessi
dall'Italia  per  esenzioni  fiscali  e mutui agevolati, in favore di
imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    c) decisione  della  Commissione  del  30 marzo  2004, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L 352, del
27 novembre  2004,  concernente  il regime di aiuti di Stato concessi
dall'Italia   per  interventi  urgenti  in  materia  di  occupazione,
previsti  dal  decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 aprile   2003,   n.  81,  recante
disposizioni urgenti in materia di occupazione;
    d) decisione  della  Commissione  del 20 ottobre 2004, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L 100, del
20 aprile  2005,  concernente  il  regime  di aiuti di Stato concessi
dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti
nei  comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art.
5-sexies  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21 febbraio  2003,  n.  27,  recante
disposizioni  urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,
di  riscossione  e  di  procedure  di contabilita', e che proroga per
determinate  imprese  i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383.
  Come  espressamente  previsto dal decreto (art. 3), l'elenco potra'
essere in futuro integrato o modificato, per aggiungere altri casi di
aiuto,  rispetto  ai  quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato
dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva.

3.  Modalita'  di  compilazione  e  presentazione della dichiarazione
sostitutiva. Adempimenti a carico delle sedi.

  Secondo  quanto  previsto  dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 23 maggio 2007, sono quattro i casi che danno titolo al
datore  di  lavoro  ad  accedere alle agevolazioni qualificabili come
aiuti di Stato, specificate al precedente punto 1.
  Il datore di lavoro, infatti, potra':
    a) non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente punto 2;
    b)  aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui alla lettera b)
dell'elenco al punto 2 entro la soglia «de minimis»;
    c)   aver  beneficiato  di  taluno  degli  aiuti  ed  avere  gia'
restituito   le   somme   corrispondenti   all'ammontare  dell'aiuto,
comprensive degli interessi;
    d) aver   beneficiato   di  taluno  degli  aiuti  ed  avere  gia'
provveduto al deposito in un conto di contabilita' speciale presso la
Banca  d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente
al  recupero,  delle  somme  corrispondenti all'ammontare dell'aiuto,
comprensive degli interessi.
  Si  mette  pertanto a disposizione dei datori di lavoro interessati
il  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  (allegato  1), nel quale
dovra'  essere  evidenziata, tra l'altro, la sussistenza di una delle
condizioni  sopra  elencate. Il modello e' altresi' disponibile nella
sezione  «Modulistica» del sito internet dell'Istituto (www.inps.it),
con la denominazione «SC36 Aiuti di Stato».
    I  datori  di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni
descritte   al  punto  1  dovranno  quindi  inoltrare  la  necessaria
dichiarazione  sostitutiva,  con  le modalita' sotto descritte, prima
dell'inizio  della  fruizione  dei  benefici  attraverso  le  denunce
DM10/2.  In  sede  di  prima  applicazione della norma, sono tenuti a
fornire  la dichiarazione sostitutiva, nel piu' breve tempo possibile
e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare  nella  Gazzetta  Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro
che  -  a  decorrere dal 1° gennaio 2007 - fruiscano o abbiano fruito
dei  benefici contributivi di cui al punto 1. Il modulo contenente la
prevista    dichiarazione   sostitutiva   potra'   essere   inoltrato
esclusivamente  con  modalita'  telematica.  Gli  utenti abilitati ai
servizi    on-line   previsti   per   le   «Aziende,   consulenti   e
professionisti»  utilizzeranno,  previa  autenticazione,  il servizio
«Invio  moduli  on-line».  Solo  al  primo  accesso  sara' necessario
compilare   una   scheda  informativa.  Nella  sezione  «Servizi  per
modulistica  on-line» e' infatti presente, nell'elenco di moduli gia'
predisposti  per l'invio telematico, anche il modello «Aiuti di Stato
-  Dichiarazione ai fini dell'accesso», che dovra' essere selezionato
per  la  trasmissione  del  file.  Il  modulo potra' essere compilato
on-line  e  potra'  altresi'  essere  allegato  (se gia' scaricato in
precedenza), utilizzando la funzione «Sfoglia».
  In  ogni  caso  e'  necessario  non  modificare  il  nome del file,
altrimenti  sara'  inibita  la  funzione di invio. Gli utenti avranno
cura  di  indicare  anche  la  direzione  I.N.P.S.  cui recapitare la
dichiarazione oggetto del presente messaggio. Per quanto attiene alle
istruzioni  sul  corretto  utilizzo  del  servizio  in argomento, gli
utenti  potranno  far  riferimento  alle  guide inserite direttamente
nelle pagine web proposte.
  Poiche'  il modello viene trasmesso elettronicamente al servizio di
Back   Office  -  Contact  Center,  che  provvedera'  a  smistare  in
automatico  il  file  prodotto alla direzione I.N.P.S. competente per
l'azienda,  le  direzioni  dell'Istituto si atterranno alle modalita'
operative  indicate  nel  messaggio n. 39420 del 2 dicembre 2004, con
particolare riferimento al «livello 3».
  Le  Unita'  di  processo Aziende avranno inoltre cura di conservare
agli  atti le dichiarazioni trasmesse dalle aziende, anche al fine di
procedere ad eventuali controlli successivi.
    Roma, 13 novembre 2007

                                        Il direttore generale: Crecco