IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'

  Vista  la  legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a);
  Visto  il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del 1997, con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il
riordino  della  disciplina  delle  scuole superiori per interpreti e
traduttori  e,  in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le
scuole  riconosciute  ai  sensi  della  legge  n.  697  del  1986  di
conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente  la
determinazione   delle   classi  delle  lauree  universitarie  e,  in
particolare,  l'allegato  3  al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,  n.  270 che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto   il   decreto   del  direttore  generale  del  Servizio  per
l'autonomia  e  gli studenti, in data 31 luglio 2003, con il quale e'
stato  confermato  il  riconoscimento  della  predetta Scuola, che ha
assunto   la   denominazione   di   Scuola  superiore  per  mediatori
linguistici ed e' stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di
studi  superiori  per  mediatori  linguistici di durata triennale e a
rilasciare  i  relativi  titoli,  equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi  di  laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi
afferenti  ala  classe  delle  lauree universitarie in «Scienze della
mediazione   linguistica»   di  cui  all'allegato  n.  3  al  decreto
ministeriale 4 agosto 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 2 maggio 2007 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  con  il  compito di esprimere parere
obbligatorio  in  ordine  alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori  per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38 del 2002;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  predetta  scuola  ha  chiesto
l'autorizzazione   ad   aumentare   il   numero  massimo  di  allievi
ammissibili  per ciascun anno da 90 a 110 unita' e per l'intero corso
a 330 unita';
  Visto  il  parere  favorevole  all'aumento  del  numero  di allievi
espresso  dalla  Commissione  tecnico-consultiva  nella  riunione del
7 novembre 2007;

                              Decreta:

  1. La Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Roma,
via  Gregorio  VII,  n.  126,  e'  autorizzata ad aumentare il numero
massimo  di  allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 110 unita'
e, per l'intero corso, a 330 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 novembre 2007

                                         Il direttore generale: Masia