IL DIRETTORE GENERALE
  VISTI  gli  articoli  8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
  VISTO   l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.269,
convertito   nella  legge  24  novembre  2003,n.326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  VISTO  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre   2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145
  VISTA la legge 289/2002 (finanziaria 2003);
  VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina
del   Dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  Generale
dell'Agenzia  Italiana  del Farmaco, registrato in data 17. 06. 04 al
n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio
presso il Ministero della salute;
  VISTA  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi   di   finanza   pubblica"   con  particolare  riferimento
all'art. 8;
  VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  VISTO  l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;
  VISTO  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 142 del 21
giugno  2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  VISTA  la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  VISTA  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
  VISTA la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale  n. 227,  del 29 settembre 2006
concernente   "Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata";
  VISTA   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione del medicinale SONOVUE;
  VISTO  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
dell' 11 ottobre 2007;
  VISTA  la deliberazione n. 27 in data 17 ottobre 2007 del Consiglio
di  Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del Direttore
Generale;

                              DETERMINA


                               ART. 1
           (classificazione ai fini della rimborsabilita)

  Il  medicinale  SONOVUE  (esafluoruro  di  zolfo)  nella confezione
sottoindicata e' classificato come segue:

  Confezione: 8 mcl/ml polvere e solvente per dispersione iniettabile
1  flaconcino  (vetro)  +  1  siringa  preriempita  vetro  5  ml  + 1
adattatore mini spike uso ev
  AIC n. 035233028/E (in base 10) 11M784 (in base 32)
  Classe di rimborsabilita' H
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 67,99 euro
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 112,21 euro


                               ART. 2

              (classificazione ai fini della fornitura)

  OSP1:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa
utilizzabile   esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  una
struttura ad esso assimilabile.


                               ART. 3
                         (farmacovigilanza)

  Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci
sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse
di  cui  al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi
aggiornamenti;  al  termine  della  fase di monitoraggio intensivo vi
sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;


                               ART. 4
                        (disposizioni finali)

  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
        Roma, 13 novembre 2007

                                       Il direttore generale: Martini