IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto   il   decreto   n.   10379   dell'8 marzo   2000  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 febbraio 2006,
con  il  quale  e'  stato  registrato  in via provvisoria il prodotto
fitosanitario  denominato  Cadou  WG,  contenente  la sostanza attiva
flufenacet,  a  nome  dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede
legale in Milano, viale Certosa n. 130;
  Visto il decreto del 6 febbraio 2004, relativo all'inclusione della
sostanza  attiva  flufenacet  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della
Commissione del 25 settembre 2003;
  Vista   la   domanda  presentata  il  6 ottobre  2004  dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 dicembre   2013   (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva flufenacet);
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 aprile 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 28 maggio 2007 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;

                              Decreta:

  E'   confermata  fino  al  30 dicembre  2013  l'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato  CADOU WG registrato al n. 10379,
con decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti
di  cui  l'ultimo in data 22 febbraio 2006, a nome dell'impresa Bayer
Cropscience  S.r.l.  con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130,
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500 - 700 - 800 - 850
e kg 1 - 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20; nonche' in sacchetti
idrosolubili nelle taglie da g 500 - 800 - 850 e kg 1 - 3 - 5.
  Il   prodotto   in  questione  e'  preparato,  anche  in  sacchetti
idrosolubili,   nello   stabilimento  dell'impresa  STI  Solfotecnica
Italiana in Cotignola (Ravenna);
    importato  in confezioni pronte per l'impiego, anche in sacchetti
idrosolubili,    dallo   stabilimento   dell'impresa   estera   Bayer
Cropscience Ag in Dormagen (Germania);
    formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato, anche in
sacchetti  idrosolubili,  presso gli stabilimenti delle imprese Bayer
Cropscience  S.r.l.,  in  Filago  (Bergamo);  S.C.B.  Marle sur Serre
(Francia).
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2007

                                      Il direttore generale: Borrello