IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopraccitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65 corretto ed
integrato   dal  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 13 luglio 2005, e successive
integrazioni  di cui l'ultima in data 27 marzo 2007, dall'Impresa Dow
AgroSciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via Patroclo n.
21,  diretta  ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato GF-120 successivamente ridenominato SPINTOR FLY contenente
la sostanza attiva spinosad;
  Visto  il  decreto  del 29 maggio 2007 di inclusione della sostanza
attiva  spinosad  nell'Allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.   194,  in  attuazione  della  direttiva  2007/6/CE  della
Commissione del 14 febbraio 2007;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.  194  relativoall'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario  in questione fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza
dell'iscrizione  della sostanza attiva spinosad nell'Allegato 1 della
direttiva 91/414/CE;
  Vista  la nota dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota pervenuta in data 28 agosto 2007 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 31 gennaio
2017  l'Impresa  Dow  AgroSciences  Italia  S.r.l. con sede legale in
Milano,  via Patroclo n. 21, e' autorizzata ad immettere in commercio
il  prodotto fitosanitario denominato SPINTOR FLY con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto.
  Il  prodotto  e'  confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500 e
litri 1 - 2 - 5 - 10 - 20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dagli  stabilimenti delle imprese estere: Dow AgroSciences
Ltd  -  King's Lynn (Inghilterra); Helena Chemical - Cordele (Georgia
USA); nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato
negli  stabilimenti  delle  imprese:  Diachem  S.p.A.  in  Caravaggio
(Bergamo);  Isagro  S.p.A.  in Aprilia (Latina); Bayer Cropscience in
Filago (Bergamo); Sipcam S.p.A. in Salerano sul Lambro (Lodi).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12768.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2007

                                      Il direttore generale: Borrello