IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ministeriale  29 marzo  2007,  recante  disposizioni  sul
controllo  della  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (VQPRD);
  Visto   il   decreto   ministeriale   13 luglio  2007,  concernente
l'approvazione  dello  schema  di  piano dei controlli, del prospetto
tariffario  e  la  determinazione  dei  criteri per la verifica della
rappresentativita'   della   filiera  vitivinicola,  in  applicazione
dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante
disposizioni  sul  controllo  della  produzione  dei vini di qualita'
prodotti in regioni determinate (VQPRD);
  Ritenuto  che  ai  sensi  dell'art.  4, comma 4, del citato decreto
13 luglio   2007  sono  da  adottare,  con  successivo  provvedimento
ministeriale,  le  disposizioni relative alla richiesta di fornitura,
alla  distribuzione  ed  alla  contabilizzazione delle fascette per i
vini  DOC,  nonche' le disposizioni per lo smaltimento delle fascette
stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni;
  Tenuto  conto  dell'intesa  raggiunta  in  apposite riunioni con il
Ministero  dell'economia e delle finanze e con l'Istituto Poligrafico
e  Zecca dello Stato S.p.A., in merito alle caratteristiche, ai costi
ed   alle   procedure  relative  alla  fornitura  delle  fascette  in
questione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Richieste fornitura fascette DOC

  1.  Il  soggetto  autorizzato ad espletare l'attivita' di controllo
per   la/e   relativa/e   DOC,  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
ministeriale  29 marzo 2007 comunica, anche per via telematica, entro
il  15 giugno  di  ciascun anno al Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali, di seguito denominato Ministero, - D.G. per
la  qualita' dei prodotti agroalimentari ed alla competente regione o
provincia  autonoma  il  fabbisogno presunto di fascette dei vini DOC
per  la  campagna  vendemmiale (decorrente dal 1° agosto al 31 luglio
dell'anno  successivo),  suddivise  per  sistema  di applicazione (su
normale  carta  filigranata o adesive). Entro il successivo 30 giugno
il   Ministero   presenta  la  richiesta  cumulativa  di  stampa  dei
quantitativi  presunti di fascette al Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento del Tesoro e all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A..
  2.  Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia
e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione
comprensivo  di  I.V.A.  delle  fascette  per  l'anno  successivo. Il
Ministero  provvede  a  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre  il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo,
fatte   salve   le   modifiche   relative   ad  eventuali  variazioni
dell'I.V.A..
  3  .  Le richieste di consegna dei contingenti di fascette per la/e
DOC  di  competenza,  suddivisi  per  sistema  di  applicazione e per
capacita'  dei  recipienti,  devono  essere  presentate  dal soggetto
autorizzato,  almeno  due  mesi  antecedenti la consegna medesima, al
Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed
all'Istituto   Poligrafico   e   Zecca  dello  Stato  S.p.A.  e,  per
conoscenza,  al  Ministero  -  D.G.  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualita'
dei  prodotti  agroalimentari - e alla competente regione o provincia
autonoma.
  4.   Le  fascette  DOC  sono  consegnate  al  soggetto  autorizzato
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a decorrere dal
1° ottobre  e  comunque  entro  i  due mesi dalla richiesta di cui al
comma 3 della relativa campagna vendemmiale.
  5.  Le  fascette  sono distribuite agli imbottigliatori interessati
dal   soggetto   autorizzato,  conformemente  alle  disposizioni  del
relativo  piano  dei  controlli,  e  di tutta la movimentazione delle
fascette stesse dovra' essere tenuta a cura del soggetto medesimo una
specifica contabilizzazione. La responsabilita' della conservazione e
della   gestione  delle  fascette  DOC  resta  in  capo  al  soggetto
autorizzato.
  6. Per le richieste di quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli di
cui  al comma 3 si procede con le medesime modalita' di presentazione
e consegna di cui ai commi 3 e 4.