IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 marzo 2007, n. 1126, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  83  del
10 aprile   2007,   con   il  quale  viene  iscritta  tra  le  altre,
erroneamente,  la  varieta' di girasole denominata «LG565HO» anziche'
«LG5650HO»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  il  decreto  ministeriale
22 marzo 2007 nella parte sopra citata;

                              Decreta:

  Nel   decreto  ministeriale  22 marzo  2007,  n.  1126,  contenente
«Iscrizione  di varieta' di girasole al relativo registro nazionale»,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83
del  10 aprile  2007,  la  denominazione  relativa  alla  varieta' di
girasole «LG565HO» e' modificata in «LG5650HO».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 13 novembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre
 
          Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ne'  alla  registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.