IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Asiago;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il   decreto  29 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 124 del
28 maggio 2004, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, con
sede  in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Asiago»;
  Visto   il   decreto  6 aprile  2007  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
CSQA  Certificazioni  Srl, e' stata prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
  Vista la comunicazione del Consorzio tutela formaggio Asiago che ha
confermato  per  il controllo sulla denominazione di origine protetta
Asiago  l'organismo  denominato  CSQA Certificazioni Srl, con sede in
Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
  Considerato  che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto
il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Asiago
conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Asiago;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione   ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14  della  legge
526/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo  CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza),
via  S. Gaetano  n.  74,  e'  autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo,  previste  dagli  articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.
510/2006  per la denominazione di origine protetta Asiago, registrata
in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.