IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

    Visto  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
    Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. g), del suddetto
provvedimento  che,  fra  l'altro,  ha recepito le disposizioni della
legge  n.  327/2000,  in  ordine  al  costo  del  lavoro  determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
    Visto  l'art.  1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
    Visto  il  decreto  ministeriale 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  198  del  26 agosto  2005,  concernente  la
determinazione  del  costo  orario  del  lavoro  per  i dipendenti da
aziende  del settore Turismo comparto pubblici esercizi «Ristorazione
collettiva», riferito al mese di luglio 2005;
    Considerata  la necessita' di aggiornare il suddetto costo orario
del lavoro a valere dal mese di luglio 2007;
    Esaminato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per i
dipendenti  da  aziende  del  settore  Turismo  -  comparto  pubblici
esercizi  «Ristorazione collettiva» - stipulato il 26 luglio 2007 tra
Federalberghi,   Fipe,   Fiavet,  Faita,  con  la  partecipazione  di
Confcommercio,  Federreti  e  Filcams  CGIL,  Fisascat CISL, UILTuCS,
nonche'  il  CCNL  del 28 luglio 2007 tra Federalberghi, Fipe, Faita,
Fiavet,  con  la  partecipazione  di  Confcommercio e UGL commercio e
turismo;
    Sentite  le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori   firmatarie  del  sopraindicato  contratto,  al  fine  di
acquisire  dati  sugli  elementi  di  costo variabili e peculiari del
settore di attivita';
    Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto  contratto  sono stati
stipulati  accordi  territoriali concernenti la quota provinciale, il
premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita';

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende
del  settore  Turismo  -  comparto  pubblici  esercizi  «Ristorazione
collettiva»,  riferito  al  mese  di  luglio  2007  e' determinato in
distinte  tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione
nazionale  e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle
quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello.
    Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.