IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri, personale affari generali e la pianificazione generale dei trasporti di concerto con IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari Visto l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista» Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli «Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria», adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»; Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 8 giugno 2005 alle finalita' perseguite dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti (di seguito denominato Dipartimento per i trasporti terrestri) i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione e' effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli gia' oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati. 2. La procedura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Gli stessi soggetti comprovano l'effettivo versamento dell'imposta, in sede di immatricolazione, mediante produzione di copia dell'attestato di pagamento, modello F24, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I dati relativi all'acquisto intracomunitario sono acquisiti dal Dipartimento per i trasporti terrestri contestualmente all'immatricolazione. 3. Per le imprese esercenti attivita' nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rappresentanti accreditate delle case costruttrici presso il Ministero dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario e' assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.