IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per   i   trasporti   terrestri,   personale  affari  generali  e  la
                pianificazione generale dei trasporti


                           di concerto con


                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  Visto  il  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427, il quale reca
disposizioni    tributarie   particolari   in   materia   di   scambi
intracomunitari
  Visto  l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza
del  quale  i  pubblici  uffici  che  procedono  all'immatricolazione
cooperano  con  i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria,
tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul
corretto  assolvimento  degli  obblighi fiscali in materia di imposta
sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento
dei  trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli,
motoveicoli  e  loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione
europea o aderenti allo spazio economico europeo;
  Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il
quale  stabilisce  che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni
di   cui  al  comma 378  sono  definiti  con  decreto  del  capo  del
Dipartimento   dei   trasporti  terrestri  (ora  Dipartimento  per  i
trasporti  terrestri,  personale, affari generali e la pianificazione
generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.  358  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, istitutivo dello
«Sportello telematico dell'automobilista»
  Visto  il  decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni
relative  agli  «Obblighi  di  comunicazione in materia di acquisto e
scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria», adottato dal
capo  del  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle entrate;
  Visto  l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
il  quale  prescrive  che:  «Ai  fini  dell'immatricolazione  o della
successiva  voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche
nuovi  oggetto  di  acquisto  intracomunitario  a  titolo oneroso, la
relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per
ciascun  mezzo  di  trasporto,  il  numero  di  telaio  e l'ammontare
dell'IVA  assolto  in  occasione della prima cessione interna. A tale
fine,  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al
modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»;
  Ritenuto   di   dover  adeguare  i  contenuti  del  citato  decreto
dirigenziale 8 giugno 2005 alle finalita' perseguite dalla richiamata
disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del
2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   I   soggetti   operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
professioni  che,  ai  sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi  provenienti  da  Stati  dell'Unione europea o aderenti allo
spazio  economico  europeo  attraverso  canali  di  importazione  non
ufficiali,  comunicano  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
(di seguito denominato Dipartimento per i trasporti terrestri) i dati
riepilogativi  dell'operazione  secondo  le disposizioni del presente
decreto.  La medesima comunicazione e' effettuata in caso di cessione
intracomunitaria  o  di  esportazione  di  veicoli  gia'  oggetto  di
acquisto intracomunitario non immatricolati.
  2.  La  procedura  di cui al comma 1 non si applica ai soggetti non
operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che acquistano
autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  ai  sensi dell'art. 38,
comma 3,  lettera e),  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Gli  stessi  soggetti comprovano l'effettivo versamento dell'imposta,
in   sede   di   immatricolazione,   mediante   produzione  di  copia
dell'attestato  di  pagamento,  modello F24, ai sensi dell'art. 6 del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  del  19 gennaio  1993, ovvero
mediante  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre    2000,   n.   445.   I   dati   relativi   all'acquisto
intracomunitario  sono  acquisiti  dal  Dipartimento  per i trasporti
terrestri contestualmente all'immatricolazione.
  3.  Per le imprese esercenti attivita' nel settore del commercio di
autoveicoli,  motoveicoli e loro rimorchi, rappresentanti accreditate
delle  case  costruttrici  presso  il  Ministero  dei  trasporti,  la
comunicazione   di   cui  al  comma 1  e'  effettuata  attraverso  la
trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare
al  sistema  informativo  centrale  del  Dipartimento per i trasporti
terrestri.
  4.  Agli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  oggetto  di
acquisto  intracomunitario e' assegnato un codice di immatricolazione
o   un   numero   di   omologazione   dal  competente  ufficio  della
motorizzazione  civile,  previo  esame  della relativa documentazione
tecnica  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal Dipartimento per i
trasporti terrestri.