IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bonatti  Elisabeth, nata a Bolzano
(Italia)  il 29 agosto 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere,
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  austriaci  di «Gesundheitspsychologin» e di «klinische
Psychologin»  di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di psicologo;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di
«Magistra  der  Naturwissenschaften  -  Mag.  rer.  nat.», conseguito
presso    la   «Leopold-Franzens-Universitat   Innsbruck»   (Austria)
nell'ottobre   2005,   omologato  alla  laurea  in  psicologia  della
Universita' di Bolzano nel febbraio 2006;
  Considerato  che  ha dimostrato di essere iscritta nella «Liste der
Gesundheitspsychologen»  e  nella  «Liste der klinische Psychologen»,
come  attestato  da certificati del «Bundesministerium fur Gesundheit
Familie und Jugend», rilasciati nell'aprile 2007;
  Viste  le  conformi  determinazioni della Conferenza di servizi del
13 settembre 2007;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  -  sezione  A  dell'albo,  non  e'
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Bonatti Elisabeth, nata a Bolzano (Italia) il 29 agosto
1982,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 21 novembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa