IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  169/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del
24 ottobre   2005,   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista   la   decisione   della   Commissione  U.E.  n.  2006/915/CE
dell'11 dicembre  2006  che  modifica la decisione n. 2002/887/CE che
autorizza  gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni
della  direttiva  n.  2000/29/CE  sopraindicata per quanto riguarda i
vegetali  dei  generi  Chamaecyparis  Spach, Juniperus L. e Pinus L.,
nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga  a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005,   n.  214,  possono  essere  introdotti  nel  territorio  della
Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:
    Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2008;
    Juniperus L. dal 1° novembre 2007 al 31 marzo 2008.