IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2006/915/CE dell'11 dicembre 2006 che modifica la decisione n. 2002/887/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007; Decreta: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi: Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2008; Juniperus L. dal 1° novembre 2007 al 31 marzo 2008.