IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad
un  sistema  generale  di  riconoscimento  di  diplomi  di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il
24 febbraio  1966,  cittadina  croata,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto  con  l'art.  12  d  decreto  legislativo  n.  115/1992,  il
riconoscimento   dei   titoli  professionali  di  «Inzenjer  kemijske
tehnologije»  conseguito in Croazia, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «Chimico»;
  Preso  atto  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Diplorami   Inzenjer   kemijske   tehnologie»   presso   l'«Kemijsko
Tehnoloski fakultetu Splitu» il 19 novembre 2004;
  Considerato   che   in   Croazia   la  professione  di  chimico  e'
regolamentata  e che il titolo in possesso dell'istante e' condizione
necessaria  e  sufficiente  per  l'esercizio  della  stessa,  come da
dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a Spalato;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 dicembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione   all'Albo   dei  chimici  e  che  pertanto  non  sia
necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  integrazioni  e  14 e 39 comma del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle
quote relative ai flussi di ingresso nel territori dello Stato di cui
all'art.   3   del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e  successive
integrazioni,  non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un  permesso  di soggiorno per motivi familiari, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Prato in data 4 marzo 2005, con scadenza
il  17 febbraio  2007  per  motivi  familiari,  rinnovato  in formato
elettronico in data 12 gennaio 2007 con scadenza il 17 febbraio 2009;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Jakus  Vesna,  nata  a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio
1966,  cittadina  croata,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«Chimici», e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 20 novembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa