IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194, che, in
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che  modifica  gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
  Visto   il  decreto  interministeriale  27 novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce   i   requisiti   necessari   al  riconoscimento  ufficiale
dell'idoneita'   a   condurre   prove   di   campo  finalizzate  alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
  Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state
impartite   le   istruzioni  per  la  compilazione  delle  schede  di
rilevazione  dei  dati  tecnici aziendali previsti dal citato decreto
interministeriale;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali  di  campo»  con  il  compito  di valutare le istanze di
riconoscimento di cui sopra;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono
state  definite  le  tariffe poste a carico degli enti richiedenti il
predetto riconoscimento ufficiale;
  Visto   il   decreto   di   riconoscimento   al   «Dipartimento  di
valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali DI.VA.P.R.A.»
dell'idoneita'  a  condurre  prove  ufficiali  di  campo con prodotti
fitosanitari protocollo n. 38259 del 1° dicembre 2004;
  Vista  la  nota  protocollo n. 271/2005 del 17 novembre 2005 con la
quale  il  centro  in questione comunica il cambiamento della ragione
sociale da «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse
agroforestali DI.VA.P.R.A.» a «Centro di competenza per l'innovazione
in campo agro-ambientale Agroinnova»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  centro  «Centro  di  competenza  per l'innovazione in campo
agro-ambientale  Agroinnova», con sede legale in Grugliasco (Torino),
via Leonardo Da Vinci, 44, mantiene il riconoscimento ottenuto con il
decreto   ministeriale  protocollo  n.  38259  del  1° dicembre  2004
dell'idoneita'  a  condurre  prove  ufficiali  di  campo con prodotti
fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
    aree non agricole;
    colture arboree;
    colture erbacee;
    colture forestali;
    colture medicinali ed aromatiche;
    colture ornamentali;
    colture orticole;
    concia sementi;
    conservazione post-raccolta;
    diserbo;
    entomologia;
    nematologia;
    patologia vegetale;
    zoologia agraria;
    vertebrati dannosi;
    lotta   chimica   e   biologica   in   post-raccolta  ed  effetti
collaterali.
  2.  Il riconoscimento ufficiale di cui al comma precedente riguarda
esclusivamente  le  prove  di campo di efficacia volte ad ottenere le
seguenti informazioni sperimentali:
    efficacia  dei  prodotti  fitosanitari  (di cui all'allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    informazioni  sulla  comparsa  o eventuale sviluppo di resistenza
(di  cui  all'allegato  III,  punto  6.3  del  decreto legislativo n.
194/1995);
    incidenza   sulla   resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
    fitotossicita'  nei  confronti  delle  piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
    osservazioni  riguardanti  gli effetti collaterali indesiderabili
(di  cui  all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto legislativo n.
194/1995).