IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Secrieru Ion, nato a Nisporeni Gaureni
(Repubblica  Moldova)  il 26 gennaio 1964, cittadino moldavo, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992, il riconoscimento del titolo
accademico  professionale moldavo di ingegnere-costruttore conseguito
in  data  26  giugno  1986  presso l'Istituto Politecnico di Chisinau
(Repubblica  Moldova) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri -
sezione  A  settore  industriale e civile ambientale e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Considerato  che  ha  documentato  di  essere  in possesso di ampia
esperienza professionale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 12 aprile 2007;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
sopra  indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del
Consiglio  nazionale  degli  ingegneri,  e'  stata respinta l'istanza
volta  ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale
dell'albo     degli    ingegneri,    in    quanto    la    formazione
accademico-professionale  documentata  dal  richiedente  non e' stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative;
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in
ordine alla iscrizione nella sezione A settore civile ambientale sono
emerse  delle  differenze  tra la formazione accademico-professionale
richiesta  in  Italia  per  l'esercizio  della medesima professione e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare delle misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta
per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari  rinnovato  dalla  Questura di Roma in data 25
luglio 2005 valido fino al 25 luglio 2007;
  Considerato  che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso
scaduto,  ed  e'  in  possesso  della  ricevuta  che assume la stessa
valenza  del  modulo tradizionale e consente allo straniero di godere
dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Secrieru Ion, nato a Nisporeni Gaureni (Repubblica Moldova)
il  26  gennaio  1964,  cittadino  moldavo, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  - sezione A settore civile ambientale - e
dell'esercizio  della professione in Italia fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.