IL DIRETTORE GENERALE
                      per gli enti cooperativi

  Visti  gli  articoli 11 e 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il verbale di ispezione straordinaria datato 6 ottobre 2006,
nonche'  le  controdeduzioni  all'inizio del procedimento di gestione
commissariale  formulate  dal  presidente  della societa' cooperativa
SOFICOOP con sede in Roma datate 8 novembre 2006;
  Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative
di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
  Visto  il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre
2006  con  il quale la societa' cooperativa SOFICOOP con sede in Roma
e' stata posta in gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies ed
il  dott. Francesco Antonio Ferrucci ne e' stato nominato commissario
governativo in sostituzione degli amministratori e sindaci;
  Vista  la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
- sezione terza-ter del 5 novembre 2007, che ha accolto, nei sensi di
cui   in  motivazione,  il  ricorso  n.  1566  del  2007,  disponendo
l'annullamento  del  sopra indicato provvedimento commissariale della
cooperativa   SO.  FI.  COOP.  con  sede  in  Roma  e  la  rimessione
dell'affare alla scrivente autorita';
  Premesso  che avverso la sentenza in argomento l'Amministrazione ha
richiesto   l'appello   e   la   sospensione,   in   via   cautelare,
dell'efficacia della stessa;
  Vista  la  relazione  del commissario governativo datata 22 ottobre
2007 nonche' la richiesta di proroga del 29 ottobre 2007, dalla quale
si  evince  che  non  sono  ancora state rimosse le pregiudiziali che
hanno indotto il Ministero all'adozione del provvedimento di gestione
commissariale;
  Rilevato,  in  particolare,  che l'assemblea dell'Ente in argomento
non  ha  ancora  provveduto  alla  nomina  della  nuova  societa'  di
certificazione  del  bilancio  ai  sensi  dell'art. 15 della legge n.
59/1992  e,  pertanto,  la  cooperativa  si  trova  nelle  condizioni
indicate dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002;
  Considerato  che  l'attivita'  della  cooperativa e' essenzialmente
riferita  all'attuazione  della  legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge
Marcora)  e  successive modifiche ed integrazioni ed, in tale ambito,
il   sodalizio   svolge  un  ruolo  importante  per  quanto  riguarda
l'erogazione   delle   risorse   finanziarie   pubbliche,   messe   a
disposizione da questo Ministero sul competente capitolo di bilancio,
in  forma  di  quota  di  capitale,  in  attuazione  delle  modifiche
apportate alla citata legge dalla legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Considerato, pertanto, che i presupposti e le motivazioni di merito
poste alla base dell'emanazione del decreto di gestione commissariale
sopra indicato permangono;
  Ritenuto  necessario  dare  esecuzione  alla  predetta sentenza del
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio - sezione terza-ter del
5 novembre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Sono  fatti  salvi gli effetti della gestione commissariale della
societa'  cooperativa  SOFICOOP  con  sede  in  Roma,  codice fiscale
07223620589, costituita in data 30 luglio 1985, con atto a rogito del
notaio  dott. Pasquale Cordasco, disposta con il decreto del Ministro
in  premessa citato, sino alla data del presente decreto e sono fatti
salvi  gli  atti compiuti dal commissario governativo dott. Francesco
Antonio  Ferrucci, nato l'11 febbraio 1948 a Mesagne (Brindisi) e con
studio in Roma in viale Giulio Cesare n. 49, sino alla medesima data.