IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  i  Regolamenti  (CE)  con  i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.  per  poter  rivendicare la denominazione registrata devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  725 settembre  2006,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 235 del
9 ottobre 2006 con il quale al laboratorio IRSAQ, ubicato in Potenza,
via  del  Gallitello  n.  50,  e' stata rinnovata l'autorizzazione al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
  Vista   la   domanda   di   ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 ottobre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art.  3  del  citato decreto legislativo settembre 2006 e del suo
sistema  qualita',  in  conformita' alle prescrizioni della norma UNI
CEI   EN   ISO/IEC   17025,   da   parte  del  Sinal  -  Sistema  per
l'acereditamento di laboratori, organismo conforme alla norma UNI CEI
EN  ISO/IEC  17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation
for Acereditation, con scadenza 31 ottobre 2007;
  Considerato  che  lo stesso Sinal - Sistema per l'accreditamento di
laboratori,  con  nota  del 19 novembre 2007, ha comunicato la deroga
della  validita'  dell'accreditamento  rilasciato  in data 21 ottobre
2003,  fino  al prossimo comitato di acereditamento, che si terra' il
12 dicembre 2007;
  Ritenuto,  alle  luce  di quanto sopra riportato, che sussistano le
condizioni  per la concessione di una proroga ai termini di validita'
del citato decreto 25 settembre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  al  laboratorio IRSAQ, ubicato in Potenza via del
Gallitello  n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale.  aventi  valore
ufficiale,  anche  ai  fini  dell'esportazione,  e' prorogata fino al
12 dicembre  2007,  limitatamente  alle prove elencate in allegato al
decreto  25 settembre 2006. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (serie generale) n. 235 del 9 ottobre 2006.