IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  i  Regolamenti  (CE)  con  i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.  per  poter  rivendicare la denominazione registrata devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto   il  decreto  7 febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  44 del
22 febbraio  2007  con  il  quale  al  laboratorio SA.MER. - Servizio
analisi  chimico merceologiche - Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari,
ubicato  in  Bari,  via  Emanuele  Mola  n.  19,  e'  stata rinnovata
l'autorizzazione  al  rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
  Vista   la   domanda   di   ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 ottobre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
decreto  7 febbraio  2007  e del suo sistema qualita', in conformita'
alle  prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte del
Sinal   -  Sistema  per  l'accreditamento  di  laboratori,  organismo
conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito
EA  - European Cooperation for Accreditation, con scadenza 31 ottobre
2007;
  Considerato  che  lo stesso Sinal - Sistema per l'accreditamento di
laboratori,  con  nota  del  9 novembre 2007, ha comunicato la deroga
della  validita'  dell'accreditamento  rilasciato  in data 21 ottobre
2003  fino  al prossimo comitato di accreditamento. che si terra' nel
mese di dicembre;
  Ritenuto  alle  luce  di  quanto sopra riportato, che sussistano le
condizioni  per la concessione di una proroga ai termini di validita'
del citato decreto 7 febbraio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico
merceologiche  -  Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari ubicato in Bari
via  Emanuele  Mola  n. 19 al rilascio dei certificati di analisi nel
settore  oleicolo  per  l'intero  territorio nazionale, aventi valore
ufficiale,  e'  prorogata  fino alla data di svolgimento del prossimo
comitato di accreditamento, che si riunira' nel mese di dicembre 2007
limitatamente  alle  prove elencate in allegato al decreto 7 febbraio
2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(serie generale) n. 44 del 22 febbraio 2007.