IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  117,  comma 2,  lettera r)  della  Costituzione  che
attribuisce  allo  Stato  la legislazione esclusiva nella materia del
coordinamento   informativo   statistico   e   informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  recante:
»Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali  in  attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e
i  compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in ordine alle
attivita'  di  informazione  ed  al  comma 1,  tra  gli  altri,  alla
lettera e) il coordinamento informativo e statistico;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28 gennaio 1997,
riguardante  modelli  di  rilevazione  dei  flussi  informativi sulle
attivita'  gestionali  ed  economiche delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile  2001,
riguardante  i  nuovi  modelli  di  rilevazione economici del Sistema
Informativo Sanitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro   del   tesoro,  bilancio  e  programmazione  economica  del
28 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132 del
9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei
ricavi delle Aziende Sanitarie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute del 29 aprile 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  20 giugno 2003,
riguardante l'estensione agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  di  diritto  pubblico  dell'obbligo  della redazione dei
modelli  per  l'acquisizione  dei  dati  economici  per  finalita' di
programmazione e di governo della spesa sanitaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e  con  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  del  23 ottobre 2006, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006, riguardante la
estensione  alle  Aziende  Ospedaliere Universitarie integrate con il
Servizio   Sanitario   Nazionale  (gia'  Policlinici  Universitari  a
gestione  diretta  di  diritto pubblico) dell'obbligo della redazione
dei  modelli  per  l'acquisizione dei dati economici per finalita' di
programmazione e di governo della spesa sanitaria;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  tra  il  Governo,  le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sul nuovo patto sulla
salute,  condiviso  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province
autonome  di Trento e di Bolzano, in data 28 settembre 2006 e sancita
con  l'Intesa  del  5 ottobre 2006 ed in particolare il punto 2.5 nel
quale  si conviene di adottare, con decreto del Ministro della salute
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, nuovi modelli di
rilevazione  dei  conti  del  Servizio Sanitario Nazionale e le nuove
linee  guida alla loro compilazione con riferimento ai risultati gia'
disponibili  del  progetto collaborativo «Mattone» denominato «Misura
dei costi»;
  Preso  atto  della trasmissione in data 3 novembre 2006 alla Cabina
di regia dei risultati definitivi riferiti ai modelli CE (rilevazione
del  conto  economico) e SP (rilevazione dello stato patrimoniale) ed
alle relative linee guida che allegati al presente decreto ne formano
parte integrante;
  Ritenuto  di dover adottare il citato modello CE per le rilevazioni
del   conto   economico   delle  aziende  sanitarie  locali,  aziende
ospedaliere,  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico
pubblici  anche  se  trasformati  in fondazioni e Aziende Ospedaliere
Universitarie  integrate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale (gia'
Policlinici  Universitari  a  gestione diretta di diritto pubblico) a
preventivo, trimestrali e a consuntivo;
  Ritenuto  di dover adottare il citato modello SP per le rilevazioni
dello  stato  patrimoniale  delle  aziende  sanitarie locali, aziende
ospedaliere,  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico
pubblici  anche  se  trasformati  in fondazioni e Aziende Ospedaliere
Universitarie  integrate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale (gia'
Policlinici  Universitari  a  gestione diretta di diritto pubblico) a
consuntivo;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, come da verbale della seduta del 1° agosto 2007;
  Ritenuto  di dover apportare, in sede di predisposizione finale del
decreto,  alcune  modifiche di drafting tecnico al modello CE ed alle
relative linee guida;
  Ritenuto,  altresi',  di  seguito  all'emanazione del decreto-legge
1° ottobre  2007,  n.  159,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale del
2 ottobre 2007 n. 229, che all'art. 5, comma 3 lettera c) reintroduce
il  meccanismo  del  cosiddetto  «payback»  corrisposto dalle aziende
farmaceutiche  alle  regioni a titolo di ripiano dello sforamento del
tetto per la spesa farmaceutica territoriale, di inserire un'apposita
evidenziazione  contabile  all'interno della voce dei ricavi A.3.B.4)
«Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Modello  di  rilevazione  trimestrale  relativo  ai costi e ai ricavi
   aziendali  delle  aziende  unita'  sanitarie locali, delle aziende
   ospedaliere,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
   scientifico  pubblici  anche  se trasformati in fondazioni e delle
   Aziende   Ospedaliere  Universitarie  integrate  con  il  Servizio
   Sanitario  Nazionale  (gia'  Policlinici  Universitari  a gestione
   diretta di diritto pubblico).

  1. Le   aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se
trasformati  in  fondazioni  e  le  Aziende Ospedaliere Universitarie
integrate  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  (gia' Policlinici
Universitari  a  gestione diretta di diritto pubblico), denominate in
seguito  «aziende sanitarie», inviano a preventivo, trimestralmente e
a  consuntivo alle regioni e alle province autonome di appartenenza e
al Ministero della salute le informazioni richieste con il modello CE
riportato nell'allegato 1, che sostituisce quello allegato al decreto
del  Ministro  della  sanita' di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica del 28 maggio 2001. Ai
medesimi  adempimenti  sono  tenute  anche  le  regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano per le attivita' sanitarie gestite
direttamente.
  2. Limitatamente alle voci riguardanti gli accantonamenti (B15), le
sopravvenienze  attive  (E1B2),  le  insussistenze  attive (E1B3), le
sopravvenienze  passive  (E2B3) e le insussistenze passive (E2B4), il
dettaglio  presente  nel  modello  e'  facoltativo  per  i  primi tre
trimestri.
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
impartiscono  disposizioni alle aziende sanitarie per gli adempimenti
connessi alla compilazione del modello sopraindicato.