IL DIRETTORE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici
  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione  della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio
1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1998,
n.  392  recante  norme  per  la  semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione  ed  all'immissione  in commercio di
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1896/2000  della Commissione, del
7 settembre   2000,  concernente  la  prima  fase  del  programma  di
revisione,  di  cui  all'art.  16, paragrafo 2, della direttiva sopra
indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003  del 4 novembre 2003, e
successive  modifiche ed integrazioni, relativo alla seconda fase del
programma  di  revisione,  di  cui  all'art.  16,  paragrafo 2, della
direttiva citata, che fissa un elenco di principi attivi da esaminare
ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato
I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n.  2032/2003,  recante  disposizioni  sulla  omessa  iscrizione  dei
principi attivi;
  Considerato  che  per  determinate combinazioni di sostanze/tipi di
prodotto  incluse nell'elenco di cui al regolamento(CE) n. 2032/2003,
tutti  i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, in
conformita'   dell'art.  8,  paragrafo 2,  del  regolamento  (CE)  n.
2032/2003,   oppure   lo  Stato  membro  relatore  designato  per  la
valutazione non ha ricevuto un fascicolo completo, di cui all'art. 9,
paragrafo 5, del regolamento summenzionato, entro il termine previsto
agli allegati V e VIII;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea n. 2007/565/CE del
14 agosto 2007 riguardante la non iscrizione nell'allegato I, I A o I
B  della  direttiva  98/8/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio
relativa  all'immissione  sul  mercato  dei  biocidi,  di determinate
sostanze  da  esaminare nell'ambito del programma di lavoro decennale
di  cui  all'art. 16, paragrafo 2, in base alla quale le sostanze e i
tipi  di  prodotti  suddetti  sono  stati  rimossi  dal  programma di
revisione  e  pertanto  non inclusi negli allegati I, I A o I B della
direttiva 98/8/CE.
  Considerato   che,  in  attuazione  della  citata  decisione  della
Commissione,   gli   Stati   membri   non   possono  piu'  rilasciare
autorizzazioni  all'immissione  in commercio ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  392/1998  per i prodotti coinvolti
dalla decisione medesima;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  le registrazioni dei presidi medico chirurgici interessati
dalla decisione medesima;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento
(CE)  n.  2032/2003,  richiamato dalla decisione della Commissione, i
biocidi   contenenti   principi  attivi,  notificati  ai  fini  della
valutazione  nel  quadro del programma di revisione, che si e' deciso
di  non  includere  negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE
per  alcuni  o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, non sono
piu'  immessi  in  commercio  sul  territorio nazionale per i tipi di
prodotti  interessati,  a  decorrere  dal  dodicesimo mese successivo
all'entrata in vigore della suddetta decisione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     1. Nell'Allegato del presente decreto sono riportate le sostanze
e  i tipi di prodotto che non sono inclusi negli allegati I, IA o IB,
della direttiva 98/8/CE.