IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visti  gli  accordi  intervenuti,  in  sede  governativa  presso il
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, con i quali sono
state   individuate   le  fattispecie  per  le  quali  sussistono  le
condizioni  previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione e/o della proroga
del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga
alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche
occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori
interessati;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai
predetti accordi;
  Visto  lo  stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7  del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art.
1,   comma 1190   della   legge   27 dicembre   2006,  n.  296,  come
ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate  al trattamento e' ridotto nella misura di almeno
il  10%  rispetto  al numero dei destinatari del medesimo trattamento
scaduto  nel   dicembre  2006, cosi' come previsto dal citato art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la
proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,
entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e'   autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2007  al
31 dicembre  2007,  la  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  definito  nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
alla   presenza  della  sottosegretaria  on.  Rosa  Rinaldi  in  data
24 maggio  2007  in favore di un numero massimo di quattro dipendenti
della  Cooperativa  terzo millennio S.C. (Foggia), unita' di Foggia e
Salerno,   gia'   fruitori  del  trattamento  in  questione  fino  al
31 dicembre  2006 ai sensi del decreto n. 39252 del 18 settembre 2006
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, registrato alla Corte dei
conti il 12 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 65.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 67.038,24.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
  Pagamento diretto: no.