IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 24 maggio 2007 in favore di un numero massimo di quattro dipendenti della Cooperativa terzo millennio S.C. (Foggia), unita' di Foggia e Salerno, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del decreto n. 39252 del 18 settembre 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 65. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 67.038,24. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. Pagamento diretto: no.