IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  del sig. Gaier Philipp, nato il 18 gennaio 1972 a
Vienna  (Austria), cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «Steuerberater» conseguito in Austria in data
20    ottobre    2004,    come    attestato    dalla    «Kammer   der
Wirtschaftstreuhander»,  ai  fini  dell'accesso all'albo dei «dottori
commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Magister   iuris,   Mag.  Iur.»  conseguito  presso  la  Universitat
Salzburg» (Austria) rilasciato in data 19 ottobre 1999 ed ha superato
il   «Prufungszeugnis»  il  5 ottobre  2004  presso  la  «Kammer  der
Wirtschaftstreuhander»;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2007;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «dottore  commercialista»  e  quella  di  cui  e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/03;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Gaier Philipp, nato il 18 gennaio 1972 a Vienna (Austria),
cittadino  austriaco,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  dei
«dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.