L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il  Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4, del medesimo decreto;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP n. 2470 del 26 ottobre 2006, con il
quale  Chiara  Assicurazioni  s.p.a., con sede in Desio (Milano), via
Rovagnati  n.  1,  e'  stata autorizzata all'esercizio dell'attivita'
assicurativa in alcuni rami danni;
  Vista   l'istanza   del   13 giugno   2007   con  la  quale  Chiara
Assicurazioni  s.p.a.  ha  chiesto di essere autorizzata ad estendere
l'esercizio  dell'attivita' assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli
terrestri,  6.  Corpi  di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 15.
Cauzione e 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Vista  la  documentazione  allegata  all'istanza  ed  i  successivi
documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 19 novembre 2007;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentati da Chiara Assicurazioni s.p.a. soddisfano le condizioni di
accesso  indicate  negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175;
  Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'istituto, nella
seduta  del 28 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine
all'accoglimento della citata istanza;

                              Dispone:

  La  societa'  Chiara  Assicurazioni  Compagnia di Assicurazioni sui
Danni  Societa' per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni s.p.a., con
sede  in  Desio  (Milano),  via  Rovagnati  n.  1,  e' autorizzata ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita' assicurativa nei rami 3. Corpi
di  veicoli  terrestri,  6.  Corpi  di  veicoli marittimi, lacustri e
fluviali,  15.  Cauzione  e  17.  Tutela  legale,  di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita'.
    Roma, 30 novembre 2007

                                              Il presidente: Giannini